Sentenza n. 1070/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - dell'Autorizzazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche con Dehors Permanente 2021-5-DEH (Prot. n. 2021/35714), rilasciata dal Comune di CUNEO alla Società CAFFETTERIA 800 S.r.l. in data 06.05.2021; - della “Comunicazione di occupazione temporanea di suolo pubblico presso attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande”, presentata dalla CAFFETTERIA 800 S.r.l. al Comune di CUNEO, e della relativa conseguente autorizzazione dell'Amministrazione all'installazione temporanea del dehors; - “dell'“Invito alla rimodulazione dell'occupazione di suolo pubblico di cui alla Comunicazione Prot. 2021/35954 del 06/05/2021” (Prot. n. 2021/47844) del 23.06.2021, con la quale l'Amministrazione comunale rigettava le domande formulate nella “Comunicazione di occupazione temporanea di suolo pubblico presso attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande” (Prot. 2021/35954) presentata dalla NO LIMITS in data 06.05.2021, ed invitava la stessa ad adottare un posizionamento del proprio plateatico diverso da quello richiesto”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione permanente e occupazione temporanea di suolo pubblico con dehors rilasciate alla controinteressata, nonché diniego dell'istanza della ricorrente per l'occupazione temporanea di suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato con ricorso cumulativo: l'autorizzazione rilasciata alla società controinteressata per l'installazione di un dehors permanente; la comunicazione e la conseguente autorizzazione per l'occupazione temporanea dello stesso spazio; il provvedimento con cui il Comune ha respinto la richiesta della ricorrente di occupare temporaneamente suolo pubblico nella posizione richiesta, invitandola a utilizzare una diversa area. Ha dedotto violazione del Regolamento dei dehors e dei padiglioni della città di Cuneo, dell'art. 7 l. n. 241/1990, della deliberazione di Giunta comunale n. 108/2021, degli artt. 41 e 97 Cost., nonché eccesso di potere e difetto di motivazione. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso cumulativo e la tardività dell'impugnazione delle autorizzazioni rilasciate alla controinteressata. Il Collegio ha inoltre rilevato d'ufficio la possibile sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'impugnazione del diniego opposto alla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo, poiché gli atti impugnati erano strettamente connessi, riferibili a una complessiva azione amministrativa e incidenti su una situazione giuridica sostanziale unitaria. Quanto al primo motivo, relativo alle autorizzazioni rilasciate alla controinteressata, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. La ricorrente aveva avuto piena conoscenza dell'esistenza degli atti e della loro portata lesiva almeno il 19 maggio 2021, data dell'istanza di accesso nella quale aveva dichiarato di conoscere l'autorizzazione al dehors e i suoi effetti pregiudizievoli. Da tale data decorreva il termine decadenziale di sessanta giorni per l'azione di annullamento; il ricorso, notificato il 22 settembre 2021, era quindi tardivo. Il TAR ha inoltre rilevato che l'impugnazione dell'occupazione temporanea era comunque inammissibile per difetto originario di interesse, poiché i relativi effetti erano cessati il 30 giugno 2021, prima della notificazione del ricorso. Quanto al secondo motivo, concernente il diniego dell'istanza della ricorrente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: la disciplina comunale invocata consentiva occupazioni temporanee soltanto fino al 31 dicembre 2021 e tale termine era ormai scaduto, sicché l'eventuale annullamento del diniego non avrebbe potuto consentire l'autorizzazione richiesta. La ricorrente non aveva inoltre dichiarato di voler ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 32 c.p.a.
È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV.
Il ricorso cumulativo è ammissibile quando gli atti impugnati presentano una connessione procedimentale o funzionale; nel caso concreto la connessione era stretta perché gli atti rientravano in una complessiva azione amministrativa incidente su una situazione sostanziale unitaria.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
La piena conoscenza rilevante per la decorrenza del termine non richiede la conoscenza integrale del provvedimento e della relativa motivazione, ma la percezione della sua esistenza e degli elementi che ne evidenziano la lesività concreta e immediata.
art. 29 c.p.a.
Il termine di sessanta giorni per l'azione di annullamento decorre, nel caso concreto, dal 19 maggio 2021, data in cui la ricorrente aveva dimostrato di conoscere l'esistenza e la portata lesiva delle autorizzazioni; la notificazione del ricorso del 22 settembre 2021 è stata quindi tardiva.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
La tardiva notificazione del ricorso comporta la declaratoria di irricevibilità.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
La domanda di annullamento dell'occupazione temporanea è stata ritenuta inammissibile per difetto originario di interesse, poiché gli effetti dell'atto erano già cessati prima della notificazione del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso contro il diniego dell'istanza della ricorrente è improcedibile quando, per il decorso del termine temporale entro cui l'occupazione poteva essere autorizzata, l'eventuale annullamento non può più procurare alcuna utilità concreta.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando l'interesse all'annullamento viene meno, il ricorrente può mantenere l'interesse alla pronuncia sull'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori; tale interesse deve essere dichiarato secondo le modalità richiamate dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 8/2022.
art. 7 l. n. 241/1990
La violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento era stata dedotta dalla ricorrente, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per la tardività o la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile quando gli atti presentano una connessione procedimentale o funzionale rigorosa e sono riconducibili a una complessiva azione amministrativa incidente su una situazione giuridica sostanziale unitaria; la mera contemporaneità degli atti non è sufficiente.
- Ai fini della decorrenza del termine per l'azione di annullamento, la piena conoscenza del provvedimento non richiede la conoscenza integrale del suo contenuto motivazionale: è sufficiente che l'interessato conosca l'esistenza dell'atto e gli elementi che ne rendono evidente la lesività concreta e immediata. La successiva acquisizione documentale può essere fatta valere mediante motivi aggiunti, ma non impedisce la decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto conosciuto nei suoi elementi essenziali.
- L'impugnazione di un atto temporaneo è inammissibile per difetto originario di interesse quando, prima della notificazione del ricorso, siano già cessati i suoi effetti e non residui un'utilità concreta e attuale derivante dall'annullamento.
- Il ricorso contro un diniego diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando sia decorso il termine temporale entro il quale l'attività richiesta poteva essere autorizzata e l'annullamento non possa più procurare al ricorrente il bene della vita perseguito, salvo che sia dichiarato l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
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