Cassazione Penale, Ordinanza n. 24465/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva affermato la responsabilità per i reati contestati ai capi indicati come artt. 81 e 493-ter c.p. Nel ricorso ha dedotto: 1) l'erroneità dell'accertamento della responsabilità, chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti; 2) l'illogicità della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità per il reato indicato al capo b); 3) l'eccessività della pena irrogata. Con memoria successiva ha riproposto le medesime doglianze senza apportare elementi nuovi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo tendeva a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; che il secondo motivo era manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; che il terzo motivo sulla pena era anch'esso non consentito e comunque manifestamente infondato, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata in relazione agli artt. 132 e 133 c.p., come avvenuto nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato quale parte della contestazione penale, senza ulteriori sviluppi interpretativi nel provvedimento
art. 493-ter c.p.
richiamato quale capo di imputazione oggetto del primo motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio deducibile è solo quello che emerge dal contrasto della motivazione con le massime di esperienza o con le altre affermazioni della sentenza, non una nuova valutazione del fatto
art. 132 c.p.
la graduazione della pena deve avvenire entro la discrezionalità del giudice di merito e secondo i criteri legali di commisurazione
art. 133 c.p.
la determinazione della pena deve essere motivata in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del reo, con riferimento ai precedenti specifici nel caso esaminato
art. 616 c.p.p.
la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una censura che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione sussiste solo quando la sentenza presenti un effettivo contrasto logico con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento, non quando la motivazione sia semplicemente non condivisa dal ricorrente.
- La doglianza sull'entità della pena è inammissibile se sollecita un sindacato sostitutivo sulla discrezionalità del giudice di merito; la Corte verifica solo che la dosimetria sia sorretta da motivazione coerente con i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- La riproposizione, in memoria, di motivi già esaminati senza apportare nuovi argomenti non incide sull'esito del ricorso e non ne sana l'inammissibilità.
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