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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27742/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trento dell'11/03/2025 che aveva annullato, con riguardo alla posizione dell'indagato Giacomoni Franco, il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 12/01/2025. La misura impugnata comprendeva sequestri finalizzati alla confisca per equivalente e sequestri impeditivi relativi a crediti inesistenti e somme ritenute nella disponibilità dell'indagato e della societa' Requalifica S.r.l.; nell'esecuzione del provvedimento erano state anche apprese banconote per complessivi €21.150,00 presso la sede della Val di Sella 2000 S.r.l., sequestrate nella prospettiva accusatoria come somme nella disponibilità di Giacomoni. Il Procuratore ha denunciato violazioni di legge sostenendo, fra l'altro, che: il terzo (la societa') non puo' contestare i presupposti della misura reale; il Tribunale del Riesame non avrebbe considerato gli elementi che hanno giustificato l'apprensione del denaro presso la societa'; sarebbe mancata adeguata motivazione sul periculum in mora e il Tribunale avrebbe dovuto integrare il provvedimento; errori nella qualificazione e nella quantificazione del "profitto" e del "prodotto" del reato e nella graduazione dei sequestri; confusione fra confisca diretta e confisca per equivalente in contrasto con la giurisprudenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore per carenza di interesse: anche in caso di accoglimento del ricorso non si sarebbe arrivati all'applicazione della misura reale nei confronti della Val di Sella 2000 S.r.l., poiche' il sequestro delle banconote (€21.150) era stato disposto esclusivamente in ragione della loro ritenuta disponibilita' da parte dell'indagato Giacomoni e il capo del decreto che disponeva il vincolo sui beni nella disponibilita' di Giacomoni era stato gia' annullato. Pertanto il ricorso non poteva conseguire un risultato concretamente favorevole all'impugnante; le questioni sostanziali sollevate (legittimazione del terzo a contestare, periculum in mora, distinzione profitto/prodotto, natura della confisca) non sono state decise nel merito per l'inammissibilita'. Il provvedimento si chiude con la declaratoria di inammissibilita'.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p. (comma 2-bis)

    il sequestro ai fini della confisca per equivalente ex art. 321 comma 2 bis cpp e 19 comma 2- 53 d.lgs. 231/01 da applicarsi indifferentemente su beni (immobili, mobili registrati, denaro ed investimenti, beni preziosi) che risultino nella disponibilità degli indagati e di Requalifica Srl sino ad un massimo di 5.650.719,07

    Usato dal GIP come base per il sequestro per equivalente; la Corte non ha disatteso la norma ma ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso del PM fosse dovuta alla mancanza di interesse pratico all'impugnazione, non alla non applicabilità della norma.

  • d.lgs. 231/01 (artt. 19 e 53)

    Richiamato a giustificazione della possibilità di sequestrare il profitto del reato in capo alla societa' (sequestro per equivalente), con combinato disposto rispetto all'art. 321 c.p.p.; la Corte non ha affrontato il merito della qualificazione (diretta vs per equivalente) perche' ha ritenuto il ricorso inammissibile.

  • art. 316-ter c.p.

    Norma sostanziale contestata nell'indagine (reato che ha dato origine alla richiesta di sequestro); menzionata nella vicenda ma la Corte di Cassazione ha deciso per inammissibilità senza entrare nel merito dell'applicazione concreta della norma penale rispetto ai beni sequestrati.

  • art. 24 d.lgs. 231/01

    Riferimento alla responsabilità amministrativa della societa' in relazione all'art. 316-ter c.p.; citata nel quadro fattuale ma non oggetto di valutazione ermeneutica in questa pronuncia per via dell'inammissibilità.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    Fondamentale per la decisione: la Corte ricorda che il pubblico ministero ha interesse a proporre ricorso per cassazione solo se con l'impugnazione puo' raggiungersi un risultato concretamente favorevole, non meramente teorico o astratto; in mancanza di tale interesse il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

  • art. 322-ter c.p.

    Richiamato nella ricostruzione operativa delle possibilita' di sequestrare beni nella disponibilita' degli indagati; la Corte non si pronuncia sullo specifico utilizzo di questa norma nel caso concreto a causa dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero richiede un interesse concreto: deve esistere la possibilita' che l'accoglimento produca un vantaggio pratico per l'impugnante. Se l'oggetto della pronuncia si e' esaurito, il ricorso rischia l'inammissibilita'.
  • Quando un sequestro nei confronti di un indagato viene annullato, i sequestri eseguiti nei confronti di terzi "in quanto ritenuti nella disponibilita'" dell'indagato possono cadere automaticamente se la misura sul presunto titolare di disponibilita' viene meno.
  • Il terzo (soggetto non indagato) ha di norma interesse a tutelare la titolarita' o la concreta disponibilita' del bene, ma la sua possibilita' di contestare i presupposti della misura reale puo' essere limitata; tuttavia, un annullamento a carico dell'indagato puo' favorire il terzo senza che la Corte debba entrare nel merito della legittimazione di quest'ultimo.
  • In sede preventiva, perche un sequestro per confisca diretta sia efficace occorre dimostrare la tracciabilita' e l'individuazione storica del profitto illecito; in mancanza di tracciabilita' si tende a richiedere il sequestro per equivalente, individuando la capienza patrimoniale complessiva.
  • Nelle richieste di sequestro per rischio di dissipazione (periculum in mora) e' importante una motivazione specifica e circostanziata sui rischi concreti di dispersione e sulle modalita' in cui cio' potrebbe verificarsi, altrimenti il giudice di merito potrebbe ritenere insufficiente la motivazione.
  • Nella richiesta e nella misura dei sequestri occorre distinguere chiaramente "profitto" e "prodotto" del reato e quantificarne la portata per consentire una graduazione corretta delle misure reali.

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