Cassazione Civile, Ordinanza n. 30114/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un’istanza di rimborso dell’IRAP versata per più annualità da un avvocato, rimasta inizialmente inevasa e quindi formatasi sul silenzio-rifiuto dell’amministrazione. Dopo un precedente rinvio disposto dalla Corte di cassazione, la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l’appello del contribuente, riconoscendo il rimborso per alcune annualità ma non per il 2011, sulla base della valutazione in concreto del requisito dell’autonoma organizzazione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse motivato in modo generico e apodittico, sottovalutando le spese per l’attività professionale e erroneamente ritenendo che l’apporto di collaboratori terzi fosse modesto, occasionale e riferito a mansioni eterogenee o meramente esecutive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, dopo il precedente rinvio, il giudice di merito aveva effettivamente riesaminato il materiale probatorio secondo i criteri indicati dalla Cassazione, verificando in concreto l’esistenza o meno del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione e concludendo per la sua insussistenza quanto alle annualità 2008 e 2010. Il ricorso dell’Agenzia, pur formalmente prospettato come denuncia di violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie e dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte ha quindi ribadito che il sindacato di cassazione non consente di sostituire una diversa valutazione del merito a quella compiuta dal giudice territoriale. È stata inoltre posta a carico dell’Agenzia la condanna alle spese di legittimità; è stato escluso l’addebito dell’ulteriore contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la censura è stata formalmente incardinata come violazione e falsa applicazione di legge, ma in concreto mirava a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito.
artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997
richiamati per contestare la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.
art. 2697 c.c.
invocato in tema di riparto dell’onere della prova, ma la censura è stata ritenuta comunque diretta a ottenere una diversa valutazione del fatto.
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati con riferimento alle presunzioni, senza che ciò mutasse la natura fattuale della doglianza.
art. 384 c.p.c.
la Corte rileva che, se si intendeva denunciare la violazione del principio di diritto enunciato nel precedente rinvio, il parametro corretto sarebbe stato quello dell’art. 384 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato nei confronti dell’amministrazione soccombente perché ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, ove esso sia coerente e sorretto da valutazione delle prove; il ricorso non può essere utilizzato per ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.
- La censura di violazione di legge non può mascherare una critica alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove: quando la doglianza mira solo a una diversa ponderazione delle risultanze processuali, il ricorso è inammissibile.
- In tema di IRAP del professionista, la verifica del presupposto dell’autonoma organizzazione richiede un accertamento concreto del ruolo svolto da collaboratori e spese, con particolare attenzione al tipo di mansioni effettivamente svolte e al loro effettivo apporto all’attività professionale.
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