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Sentenza

Sentenza n. 4643/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento a) del provvedimento prot. n. GSEWEB/P20250516661 del 16 luglio 2025, comunicato in pari data, con il quale GSE ha escluso la richiesta di ammissione al contributo in conto capitale - da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. “Parco Agrisolare” - per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000012856, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 200 kW, nel Comune di Misilmeri (PA), presentata in data 20 settembre 2023 da Vincenzo Affronti nella qualità di legale rappresentante della “Antonino Affronti s.r.l.”; b) ove occorra e per quanto di ragione, delle richieste di integrazione documentale trasmesse da GSE al ricorrente nelle date dei 7 maggio 2025 e 31 ottobre 2024; c) di tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi i decreti recanti gli elenchi finali dei destinatari ammessi a finanziamento con i fondi afferenti al PNRR della Missione 2 di cui si tratta (a quanto consta, sino ad oggi, i decreti MASAF del 18.12.2023, dell’1 e 29.02.2024, del 10.05.2024, del 20.06.2024, del 18.09.2024 e del 15.11.2024, del 05.05.2025, ed ultimo elenco dei destinatari ammessi a finanziamento pubblicata nel sito GSE in data 1 settembre 2025) nella parte in cui non vi risulta inserita la società ricorrente e dei contrapposti elenchi finali dei destinatari esclusi nella parte in cui vi risulta inserita la società ricorrente e di tutti successivi aggiornamenti, ancorché allo stato non conosciuti NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO della fondatezza della pretesa del ricorrente e, quindi, del suo diritto ad essere inserito negli elenchi dei destinatari ammessi a finanziamento con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 1 (M2C1) Investimento 2.2 – Parco Agrisolare, finanziato dall’Unione Europea e di vedersi riconosciuto il relativo contributo E CON CONDANNA delle Amministrazioni resistenti alla erogazione del predetto contributo a fondo perduto a favore del ricorrente nella misura spettante come da lex specialis della procedura;

Giustizia amministrativa202512645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura di ammissione al contributo PNRR Parco Agrisolare per il mancato possesso del codice ATECO prevalente richiesto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore e amministrazioni finanziatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato domanda di contributo dichiarando il codice ATECO prevalente 10.39, rientrante tra quelli ammissibili. Nel corso dei controlli, il GSE aveva verificato mediante il Registro delle Imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultava quale codice ATECO prevalente il 46.3, non incluso nell’elenco dei codici ammissibili. Il GSE aveva quindi richiesto la visura camerale storica o altra documentazione giustificativa, reiterando la richiesta, ma la società non aveva fornito elementi idonei a superare la difformità. Il ricorso deduceva, congiuntamente, violazione del decreto ministeriale disciplinante il Parco Agrisolare, del secondo avviso, del Regolamento operativo e dell’Allegato B dell’avviso; eccesso di potere per travisamento, falsità dei presupposti, sviamento, difetto di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione; nonché violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. La ricorrente sosteneva che il codice 10.39 avrebbe dovuto prevalere in ragione dell’attività concretamente esercitata, della destinazione dell’investimento e dei dati risultanti dai bilanci e dalla visura, contestando la prevalenza attribuita al dato formale del codice camerale. In giudizio produceva inoltre una visura successivamente aggiornata, dalla quale risultava il codice 10.39 quale codice prevalente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi perché riferiti alla medesima questione: la rilevanza della visura camerale per l’accertamento del codice ATECO prevalente. Il decreto ministeriale e il secondo avviso richiedevano che l’impresa agroindustriale possedesse, alla data di presentazione della domanda, uno dei codici ATECO indicati nel Regolamento operativo. Quest’ultimo, vincolante per i beneficiari, stabiliva che il codice ATECO prevalente dovesse essere indicato nella domanda e che la sua rispondenza fosse verificata mediante consultazione della visura camerale presente nel Registro delle Imprese. Ne derivava l’onere dell’impresa di controllare e, prima della presentazione della domanda, eventualmente correggere o aggiornare le risultanze camerali. Dalla visura acquisita durante il procedimento risultava quale attività primaria il codice 46.3, mentre il codice 10.39 figurava soltanto con riferimento a un’unità locale e non come attività prevalente dell’impresa. Il GSE aveva pertanto correttamente ritenuto insussistente il requisito di accesso. L’aggiornamento successivo della visura, con indicazione del codice 10.39 come prevalente, non poteva sanare in sede processuale la carenza esistente alla data della domanda. Il TAR ha inoltre escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che la società, nonostante le richieste di integrazione del GSE, non aveva fornito tempestivamente documentazione idonea e non poteva beneficiare processualmente della propria inerzia, in applicazione degli obblighi di collaborazione, buona fede e autoresponsabilità. L’art. 10-bis l. 241/1990 è stato ritenuto non idoneo a fondare l’illegittimità dell’esclusione, alla luce dell’istruttoria svolta e del mancato tempestivo riscontro. Le spese sono state integralmente compensate fra tutte le parti per la natura delle questioni e gli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, D.M. 19 aprile 2023, prot. 214444

    Sono Soggetti beneficiari: a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi ai sensi dell’articolo 13 […]

    Individua tra i beneficiari le imprese agroindustriali in possesso dei codici ATECO previsti dall’avviso.

  • art. 2, comma 2, Secondo avviso Parco Agrisolare, prot. 386481 del 21 aprile 2023

    Il Regolamento Operativo […] assume carattere vincolante per i Soggetti Beneficiari

    Rende vincolanti per i richiedenti le regole del Regolamento operativo, comprese quelle relative alla verifica del codice ATECO prevalente.

  • art. 5, lett. c), Secondo avviso Parco Agrisolare, prot. 386481 del 21 aprile 2023

    Impresa agroindustriale: è l’azienda che, attiva nella lavorazione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della domanda è in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO riportati nel Regolamento Operativo.

    Il requisito del codice ATECO ammissibile deve sussistere alla data di presentazione della domanda e deve riguardare il codice prevalente.

  • §§ 2 e 3 del Regolamento Operativo Parco Agrisolare

    La rispondenza del codice ATECO prevalente, indicato dal Soggetto Beneficiario in fase di invio della Proposta, verrà accertata tramite consultazione della visura camerale presente nel Registro delle Imprese.

    Il GSE deve verificare il codice ATECO prevalente attraverso la visura camerale; il richiedente deve assicurarsi previamente della correttezza e completezza delle risultanze camerali.

  • Allegato B del Secondo avviso Parco Agrisolare

    Contiene l’elenco dei codici ATECO ammissibili; il codice prevalente risultante dalla visura della ricorrente non vi rientrava.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione dedotta non è stata ravvisata, essendo il GSE entrato in interlocuzione con la società e avendo richiesto integrazioni documentali, senza ricevere un riscontro idoneo.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Codifica il dovere di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e richiedente, rilevante ai fini dell’imputazione al privato delle conseguenze della mancata o incompleta integrazione istruttoria.

Massime di principio

  • Nelle procedure a sportello per l’accesso a contributi pubblici, il richiedente è tenuto a presentare dati chiari, completi e veritieri e documentazione idonea a dimostrare, alla data della domanda, il possesso dei requisiti di ammissione; le carenze o difformità imputabili all’istante ricadono sul medesimo in applicazione del principio di autoresponsabilità.
  • Quando la lex specialis stabilisce che un requisito debba essere verificato sulla base della visura camerale, l’amministrazione può attenersi alle risultanze del Registro delle Imprese e non è tenuta a sostituire tale criterio con dati ulteriori relativi all’attività concretamente esercitata dall’impresa.
  • Se il requisito di ammissione consiste nel possesso di un determinato codice ATECO prevalente alla data di presentazione della domanda, l’aggiornamento successivo della visura camerale non può sanare in sede processuale la carenza originaria del requisito.
  • Il richiedente che, nel corso dell’istruttoria, non fornisca tempestivamente le integrazioni o i chiarimenti richiesti dall’amministrazione non può successivamente dedurre il difetto di istruttoria o di motivazione derivante dall’incompletezza degli elementi acquisiti, poiché grava sulle parti un dovere di collaborazione e buona fede.
  • Nelle procedure di concessione di contributi disciplinate da una lex specialis vincolante, l’amministrazione deve applicare i criteri di verifica ivi predeterminati e non può riconoscere ex post la prevalenza di elementi sostanziali diversi da quelli espressamente individuati dalla disciplina di gara o dall’avviso.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIncentivi alle impreseImpianti da fonti rinnovabiliPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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