Cassazione Civile, Ordinanza n. 04820/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie sul compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame confermando il primo giudice, che aveva ritenuto prescritto il diritto, facendo decorrere il termine decennale dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999. In cassazione i medici hanno denunciato violazione e falsa applicazione di norme interne, comunitarie e convenzionali, sostenendo che la decorrenza della prescrizione fosse stata individuata erroneamente, poiché fino a epoca successiva sarebbero rimaste incerte la natura dell'azione, la giurisdizione competente, il soggetto passivamente legittimato e, quindi, l'effettività del rimedio giurisdizionale; hanno inoltre chiesto la rimessione della questione alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme a un orientamento nomofilattico ormai consolidato, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato. La Corte ha escluso che le incertezze dedotte dai ricorrenti su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva potessero impedire la decorrenza della prescrizione, osservando che la prescrizione può essere interrotta anche stragiudizialmente e che eventuali dubbi sulla giurisdizione non impedivano l'attivazione dei rimedi processuali. Ha inoltre ritenuto non meritevole il rinvio pregiudiziale alla CGUE, perché le questioni erano già state affrontate dalla giurisprudenza di legittimità e i ricorrenti non avevano offerto critiche idonee a superare tale orientamento. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, per la natura consolidata della questione, anche al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha risolto la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare l'orientamento
art. 2934 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizione del diritto azionato
art. 2935 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di decorrenza della prescrizione
art. 2938 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di rilevabilità della prescrizione
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
indicato per la liquidazione delle spese
art. 96, comma 3, c.p.c.
ritenuti sussistenti i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria in ragione del carattere consolidato dell'orientamento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. n. 370/1999, art. 11
ha reso definitivo l'inadempimento soggettivamente residuo dello Stato e segna il dies a quo della prescrizione secondo la giurisprudenza consolidata
D.Lgs. n. 257/1991, art. 6
richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo sulla remunerazione degli specializzandi
Trattato CEE, artt. 5 e 189
richiamati dai ricorrenti a sostegno della violazione per tardivo recepimento delle direttive
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
richiamato dai ricorrenti
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dai ricorrenti in tema di tutela giurisdizionale effettiva
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dai ricorrenti
art. 11 L. n. 370/1999
richiamato come norma che ha disciplinato il riconoscimento della borsa di studio in via definitiva per alcuni specializzandi
Massime di principio
- In tema di danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie sui medici specializzandi, il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, che ha cristallizzato l'inadempimento statale residuo.
- La prescrizione del diritto risarcitorio decorre quando il danneggiato è posto in condizione di percepire la lesione e di reagire, senza che sia necessario attendere la definizione giudiziale della natura dell'azione, della giurisdizione o della legittimazione passiva.
- L'eventuale incertezza sulla giurisdizione o sulla qualificazione della responsabilità non impedisce di per sé il decorso della prescrizione, poiché il diritto può essere fatto valere anche mediante atti stragiudiziali e gli errori processuali sono rimediabili con gli strumenti ordinari.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già decise da un orientamento consolidato senza fornire argomenti idonei a metterlo in discussione.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è necessario quando la questione interpretativa è già stata risolta in modo stabile dalla giurisprudenza di legittimità e la censura non introduce elementi nuovi o decisivi.
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