Cassazione Civile, Ordinanza n. 04924/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento della parziale occupazione senza titolo di alcuni terreni siti in Crecchio: un proprietario confinante aveva impiantato un vigneto su una fascia di terreno appartenente all'altra parte per una superficie complessiva di 185 mq. Il Tribunale aveva accolto la domanda di accertamento dell'occupazione abusiva e il risarcimento del danno, rigettando la riconvenzionale di usucapione. In appello il convenuto contestava la valutazione delle prove e insisteva per l'usucapione; la Corte d'appello rigettava il gravame ma, nella liquidazione delle spese, determinava il valore della causa applicando l'art. 15 c.p.c. come se il CTU avesse indicato il reddito dominicale, quando invece il consulente aveva stimato il solo valore venale della porzione di terreno. Il soccombente propose sia ricorso per cassazione contro la sentenza di appello sia revocazione per errore di fatto revocatorio sulla liquidazione delle spese. La Corte d'appello dichiarò inammissibile la revocazione ritenendo che si trattasse di errore di diritto e non di fatto. In Cassazione il ricorrente deduceva, contro la sentenza sulla revocazione, violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi; contro la sentenza d'appello deduceva omesso esame del fatto relativo al valore del terreno, violazione degli artt. 10, 14, 15 e 91 c.p.c., delle norme sulle tariffe forensi e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l'erronea individuazione del parametro di valore aveva falsato la liquidazione delle spese.
La decisione
La Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, il primo motivo del ricorso proposto contro la sentenza resa in sede di revocazione, cassando tale decisione e rinviando alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di appello n. 1810/2018. Ha inoltre condannato il ricorrente, limitatamente al ricorso dichiarato inammissibile, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
giustifica la riunione dei ricorsi quando pendono contemporaneamente in Cassazione e i provvedimenti sono connessi
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio è configurabile solo come errore di fatto, non come errore di giudizio o di valutazione delle prove
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 15 c.p.c.
per le cause relative a diritti reali su immobili il valore va determinato secondo il criterio legale fondato sul reddito dominicale/rendita catastale, non sul valore venale
art. 10 c.p.c.
richiamato tra le norme sulla determinazione del valore della causa
art. 14 c.p.c.
richiamato tra le norme sulla determinazione del valore della causa
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di condanna alle spese seguendo la soccombenza
art. 115 c.p.c.
la censura non può risolversi nella contestazione di un errore di fatto revocatorio sotto forma di vizio di valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
la valutazione della CTU e delle prove non è deducibile come errore revocatorio se si tratta di apprezzamento delle risultanze processuali
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
richiamato in relazione ai parametri per la liquidazione dei compensi professionali
art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014
richiamato in relazione alle fasi considerate ai fini della liquidazione dei compensi
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
richiamato per la disciplina della vincolatività dei parametri forensi
art. 1, comma 3, L. n. 247/2012
richiamato per la vincolatività delle tariffe forensi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L'errore revocatorio sussiste solo quando la decisione sia fondata sull'affermazione o negazione di un fatto che dagli atti risulti incontestabilmente escluso o accertato; non ricorre invece quando la censura investa la valutazione, interpretazione o qualificazione delle risultanze processuali.
- La distinzione tra errore di fatto revocatorio ed errore di diritto va operata guardando al contenuto della decisione: se il giudice ha correttamente evocato la norma applicabile ma ha supposto erroneamente l'esistenza di un dato processuale mai emergente dagli atti, il vizio è revocatorio.
- Nel contenzioso sul valore della causa ai fini delle spese, nelle controversie relative alla proprietà di immobili o terreni il criterio legale di cui all'art. 15 c.p.c. impone di utilizzare il parametro normativamente previsto, non un diverso valore venale del bene.
- Se il giudice di merito liquida le spese sulla base di un presupposto fattuale erroneo circa il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, la parte può far valere l'errore come revocatorio quando la svista riguardi un fatto processuale immediatamente verificabile e decisivo.
- Le censure che, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, mirano in realtà a contestare un errore di fatto revocatorio sono inammissibili nel ricorso ordinario per cassazione contro la sentenza di merito.
- La contestazione sulla liquidazione delle spese deve essere specifica: non basta denunciare in astratto la violazione dei parametri forensi, occorrendo indicare in modo puntuale quale fase sia stata erroneamente considerata o quale scaglione sia stato applicato in modo illegittimo.
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