Cassazione Civile, Ordinanza n. 04516/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La società ricorrente ha proposto regolamento di competenza avverso un'ordinanza del Tribunale di Rovigo emessa in una procedura esecutiva per il rilascio di un immobile sito in Rovigo. La ricorrente ha sostenuto che, poiché pendeva davanti alla Corte d'appello di Venezia un'opposizione all'ordinanza di convalida di sfratto e davanti al Tribunale di Rovigo un'opposizione all'esecuzione, ogni accertamento dovesse ricadere sulla corte distrettuale veneziana in ragione di un criterio di prevenzione e coordinamento. Il Procuratore Generale ha invece chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che contro l'avviso di rilascio non è proponibile il regolamento di competenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rilevato, in primo luogo, la carenza del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa. In secondo luogo, ha affermato che il regolamento avverso l'avviso di rilascio in sede di esecuzione per rilascio è inammissibile perché si tratta di un atto esecutivo non giurisdizionale, contro il quale sono esperibili i rimedi dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. In terzo luogo, ove il ricorso fosse diretto anche contro l'ordinanza di convalida di sfratto, tale provvedimento non è comunque impugnabile con regolamento di competenza. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La proposizione del ricorso successivamente al 30 gennaio 2013 e la sua declaratoria di inammissibilità comportano, se dovuto, l'obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
La norma ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è inammissibile quando sia proposto contro un atto dell'esecuzione forzata che non abbia natura giurisdizionale, come l'avviso di rilascio, poiché per tali atti sono previsti gli ordinari rimedi oppositivi.
- L'ordinanza di convalida di sfratto non è impugnabile con regolamento di competenza.
- Il regolamento di competenza deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza integra una causa di inammissibilità.
- Quando un'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013 è dichiarata inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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