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Sentenza

Sentenza del 20/12/2019 n. 7143 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Cassazione con rinvio - Mancata riassunzione - Estinzione del processo - Definitività dell'atto impugnato - Termini di prescrizione e decadenza - Decorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli effetti della mancata riassunzione, entro il termine previsto, del giudizio dopo una sentenza della Corte di cassazione con rinvio. In particolare, si doveva stabilire se tale omissione comportasse soltanto l’estinzione del giudizio di rinvio oppure l’estinzione dell’intero processo, nonché da quale momento decorressero i termini di prescrizione e decadenza relativi alla pretesa tributaria.

La decisione

La mancata riassunzione determina l’estinzione dell’intero processo. Di conseguenza, l’avviso di accertamento originariamente impugnato diviene definitivo, non essendo più possibile proseguire il contenzioso per contestarlo. I termini di prescrizione e decadenza collegati alla pretesa impositiva decorrono dalla scadenza del termine entro il quale la parte avrebbe dovuto riassumere la causa davanti al giudice di rinvio. L’esito è quindi favorevole all’Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 393 c.p.c.

    Se la riassunzione non avviene nel termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.

    La norma è interpretata nel senso che l’omessa riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio estingue l’intero processo e non soltanto la fase di rinvio; gli effetti sostanziali dell’atto impugnato restano quindi definitivi.

  • Art. 63 del d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione disciplina la riassunzione del processo tributario davanti al giudice di rinvio e, in collegamento con l’art. 393 c.p.c., comporta che la mancata riassunzione nei termini determini l’estinzione del processo tributario.

  • Cass. ord. n. 23992/2016

    Il precedente conferma che la mancata riassunzione nel giudizio di rinvio produce l’estinzione dell’intero processo e la definitività dell’atto impositivo, con decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dalla scadenza del termine per la riassunzione.

Massime di principio

  • Dopo una cassazione con rinvio, la parte interessata deve riassumere tempestivamente la causa davanti al giudice indicato; l’omissione non è una mera irregolarità processuale, ma può far perdere definitivamente la possibilità di contestare l’atto impositivo.
  • L’estinzione del processo per mancata riassunzione lascia fermo l’atto originariamente impugnato, che diventa definitivo e può costituire il fondamento della pretesa tributaria.
  • Per valutare prescrizione e decadenza della pretesa fiscale occorre individuare la data di scadenza del termine per la riassunzione: tale momento può segnare l’inizio della decorrenza dei relativi termini.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare la data di pubblicazione o comunicazione della decisione di cassazione, il termine applicabile per la riassunzione e l’eventuale tempestivo deposito dell’atto davanti al giudice di rinvio.

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