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Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20266 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società garante, dopo aver pagato il creditore in conseguenza dell'inadempimento della debitrice principale, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultima. Il decreto era stato registrato con imposta proporzionale e la società aveva chiesto il rimborso della differenza, sostenendo che dovesse applicarsi l'imposta fissa in quanto l'obbligazione originaria era collegata a un'operazione soggetta a IVA. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale conclusione, sostenendo che il garante, agendo in surrogazione o regresso, non chiedesse il pagamento di un corrispettivo soggetto a IVA, ma il rimborso della somma pagata al creditore; pertanto, non sarebbe stato applicabile il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza favorevole alla società garante e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso, per recuperare dal debitore quanto pagato al creditore, non riguarda il pagamento di un corrispettivo o di una prestazione soggetta a IVA. I rapporti tra creditore e debitore, creditore e garante, e garante e debitore sono distinti e autonomi. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo deve essere registrato con aliquota proporzionale del 3% sul valore della condanna, e non con imposta fissa.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40

    Disciplina il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. La Corte ha ritenuto che tale principio non si applichi al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante, perché la somma richiesta non costituisce il corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima

    Gli atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori sono soggetti all'imposta di registro proporzionale del 3%.

    La norma si applica al decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore per recuperare dal debitore principale le somme pagate al creditore.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22

    Conferma, secondo la Corte, la distinzione e l'autonomia tra i diversi rapporti giuridici rilevanti ai fini dell'imposta di registro.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 33, comma 2

    Prevede il regime fiscale degli atti dai quali risulta la surrogazione nei diritti del creditore. La Corte ha escluso che tale disposizione conduca a una tassazione diversa del decreto ingiuntivo, poiché il pagamento del garante non costituisce il corrispettivo di una prestazione della controparte.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37

    Assoggetta all'imposta di registro gli atti giudiziari, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    Rileva ai fini della tassazione degli effetti giuridici ed economici propri dell'atto. Nel caso concreto, il decreto produce l'effetto di reintegrare il patrimonio del garante, distinto dagli effetti dell'obbligazione principale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 1

    La prestazione di garanzia può rientrare nel campo IVA, sebbene possa essere esente. Tuttavia, il successivo recupero della somma pagata dal garante non costituisce una nuova prestazione imponibile.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 4

    Il riferimento al rimborso del costo delle fideiussioni conferma la distinzione tra il costo o corrispettivo della garanzia e la somma successivamente recuperata dal garante dal debitore in seguito all'escussione.

  • Codice civile, art. 1949

    Prevede la surrogazione del fideiussore che ha pagato il debito nei diritti spettanti al creditore verso il debitore.

  • Codice civile, artt. 1201 e 1203

    Disciplinano la surrogazione nei diritti del creditore; la Corte ha richiamato tali norme per chiarire la natura dell'azione esercitata dal garante.

Massime di principio

  • Quando un garante paga il creditore e poi agisce contro il debitore principale per recuperare quanto versato, l'azione riguarda il rimborso del pagamento effettuato e non il corrispettivo della prestazione di garanzia.
  • La prestazione di garanzia e il successivo recupero delle somme pagate sono operazioni giuridicamente distinte e autonome, anche se hanno un contenuto economico coincidente.
  • Il fatto che l'obbligazione originaria sia collegata a un'operazione soggetta a IVA non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro opera quando l'atto giudiziario riguarda effettivamente corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA; non opera per il recupero, da parte del garante, delle somme pagate in esecuzione della garanzia.
  • In situazioni analoghe, il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso deve essere normalmente assoggettato all'imposta di registro proporzionale del 3% sul valore della condanna.

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