Cassazione Civile, Ordinanza n. 21492/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005, ai fini IRES, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione un maggior reddito imponibile, contestando l'indeducibilità di componenti negativi di reddito imputati a conto economico ma non dichiarati. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 94, comma 6, TUIR, nonché l'omessa motivazione, sostenendo in sostanza che i costi erano indeducibili per difetto di inerenza e competenza e che il giudice di merito aveva errato nel valorizzare la regolare tenuta delle scritture contabili, senza considerare adeguatamente l'onere probatorio gravante sul contribuente e alcuni richiami interpretativi dell'Amministrazione (risoluzione n. 90/E e OIC 20). La società controricorrente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e, nel merito, sosteneva la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la ricorrenza della 'doppia conforme' quale causa di inammissibilità, ma ha ritenuto che i motivi non rispettassero il requisito di specificità e chiarezza dell'art. 366 c.p.c.: le censure erano formulate in modo generico e promiscuo, con commistione di questioni di fatto e di diritto, senza un confronto puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza una corretta sussunzione dei dedotti vizi nei parametri dell'art. 360 c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che parte delle critiche investiva un obiter dictum sulla regolare tenuta della contabilità e che il vizio motivazionale era prospettato secondo un testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non più vigente. Conseguentemente ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
ai sensi dell'art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base del potere di accertamento fiscale oggetto della lite
art. 75 TUIR
art. 75 (ora art.109) del t.u.i.r.
richiamato dall'Ufficio come parametro di deducibilità dei costi per inerenza e competenza
art. 109 TUIR
norma invocata per sostenere l'indeducibilità dei componenti negativi e, nella motivazione della CTR, per giustificare la contabilizzazione per competenza di spese riferibili a un diverso esercizio
art. 94, comma 6, TUIR
richiamato nel ricorso come ulteriore norma asseritamente violata, senza specifica ricostruzione del suo contenuto nel provvedimento
art. 2697 c.c.
invocato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta generica e non specificamente correlata alla decisione impugnata
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.
parametro di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge richiamato ma non correttamente sviluppato nei motivi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
art. 360, I comma, n. 5, c.p.c.
parametro del vizio motivazionale richiamato in modo non coerente con il testo applicabile ratione temporis
art. 366 c.p.c.
norma posta a fondamento dell'inammissibilità per difetto di specificità, chiarezza espositiva e formulazione dei motivi
art. 366, n. 4, c.p.c.
art. 366, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato dalla controricorrente e valorizzato dalla Corte per la necessità di motivi specifici e intelligibili
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
ritenuto non applicabile perché l'appello era stato introdotto prima del 11 settembre 2012
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012
richiamato per delimitare temporalmente l'applicazione della disciplina sulla doppia conforme
L. n. 134 del 2012
conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012
art. 184-ter c.p.c.
art. 184 ter cod. proc civ.
eccepito dalla controricorrente, ma non risulta decisivo ai fini della motivazione di inammissibilità
art. 24 Cost.
richiamato nel quadro dei principi che impongono al ricorrente un'esposizione chiara per garantire il diritto di difesa
art. 111, comma 2, Cost.
artt. 111, comma 2, Cost.
evocato quale parametro del giusto processo e della necessità di un ricorso intellegibile
art. 6 CEDU
richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo
OIC 20
menzionato dalla ricorrente come documento interpretativo, ma senza incidenza sulla decisione di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge richiede una critica specifica e strutturata: occorre indicare le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una censura generica o esplorativa.
- La commistione tra questioni di fatto e di diritto, senza una selezione chiara dei profili devoluti e senza un autonomo svolgimento dei singoli motivi, integra difetto di specificità e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie, specie quando le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le censure rivolte a un obiter dictum non sono idonee a scalfire la decisione, poiché il ricorso deve attaccare le vere ragioni giuridiche poste a base del decisum.
- Quando si deduce il vizio motivazionale, occorre riferirsi al testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis; il richiamo a una formulazione superata del parametro rende la censura non correttamente veicolata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21419/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21420/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21421/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21424/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21427/2021 del 27/07/2021
- ordinanza_civile · 27 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21428/2021 del 27/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →