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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37496/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello erariale avverso una decisione di primo grado relativa a un avviso di accertamento di importo pari a euro 3.480,00. Con l'unico motivo, dedotto come vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c., l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 51 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 11 d.l. n. 50/2017, convertito in l. n. 96/2017, e dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto tardivo l'appello notificato il 16 marzo 2018 contro una sentenza depositata il 22 febbraio 2017. Secondo il ricorrente, trattandosi di controversia definibile ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata delle pendenze, operava la sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione prevista dall'art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017, con conseguente scadenza del termine lungo al 22 marzo 2018 e, quindi, tempestività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, affermando che la sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata delle controversie definibili si applicava al caso concreto. Di conseguenza, il termine per proporre appello contro la sentenza di primo grado non era scaduto al momento della notifica del 16 marzo 2018. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione di legge processuale.

  • art. 51 d.lgs. n. 546/1992

    È invocato dal ricorrente per sostenere l'errore del giudice di merito sulla tempestività dell'appello nel processo tributario.

  • art. 11 d.l. n. 50/2017

    Prevede la sospensione per sei mesi di tutti i termini di impugnazione delle controversie definibili; la Corte lo applica al caso concreto riconoscendo la proroga del termine lungo per appellare.

  • l. n. 96/2017

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 50/2017.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato per la disciplina del termine lungo di impugnazione, da coordinare con la sospensione prevista dalla normativa speciale.

Massime di principio

  • Quando una controversia rientra tra quelle definibili dalla disciplina sulla definizione agevolata, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione si applica anche al termine lungo per proporre appello.
  • Nel verificare la tempestività dell'impugnazione, il giudice deve coordinare il termine ordinario di cui all'art. 327 c.p.c. con eventuali sospensioni speciali previste da norme sopravvenute e speciali.
  • La declaratoria di tardività dell'impugnazione è erronea se non si tiene conto della sospensione legale dei termini introdotta per le controversie definibili; in tal caso la sentenza va cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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