Sentenza del 18/05/2016 n. 184 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza di primo grado sostenendo, anzitutto, l'inammissibilità dei ricorsi della società per carenza di motivazione, tardività e riferimento a sanzioni non applicate. Nel merito, ha sostenuto che le opere realizzate su immobili di proprietà di terzi non potessero essere considerate beni ammortizzabili ai fini del rimborso dell'eccedenza IVA prevista dall'art. 30, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972. La società ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma del proprio diritto al rimborso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto le eccezioni di inammissibilità: la spedizione del ricorso in busta chiusa è stata qualificata come mera irregolarità non contestata e il termine per impugnare è stato ritenuto decorrente dalla ricezione degli atti da parte del contribuente, non dalla loro spedizione da parte dell'Ufficio. Tuttavia, nel merito, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, per ottenere il rimborso IVA relativo a beni ammortizzabili, i beni devono essere strumentali, durevoli e nella disponibilità dell'impresa in quanto proprietaria o titolare di altro diritto reale di godimento. Le opere stabilmente incorporate in immobili di proprietà di terzi appartengono, per accessione, al proprietario del suolo e non alla società che le ha realizzate. La sentenza di primo grado è stata integralmente riformata, il ricorso della società è stato respinto, gli atti dell'Amministrazione finanziaria sono stati confermati e la società è stata condannata al pagamento di 500 euro per ciascun grado di giudizio.
Norme richiamate
Art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma disciplina la proposizione del ricorso tributario tramite notificazione e spedizione.
La spedizione del ricorso in busta chiusa, anziché in plico senza busta, costituisce una mera irregolarità se il contenuto del plico e la riferibilità alla parte non sono contestati.
Art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata dall'Ufficio in relazione all'asserita erroneità e insufficienza della motivazione della sentenza.
L'Agenzia ha sostenuto che la sentenza di primo grado non avesse adeguatamente illustrato le ragioni di fatto e di diritto della decisione; la CTR ha comunque deciso la controversia nel merito accogliendo l'appello.
Art. 30, comma 3, alinea e), lettera c), del d.P.R. n. 633/1972
Consente di chiedere il rimborso dell'eccedenza IVA, oltre la soglia prevista, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili.
Il rimborso riguarda beni strumentali e durevoli, qualificabili come immobilizzazioni materiali o immateriali, dei quali l'impresa possa disporre in quanto proprietaria o titolare di altro diritto reale di godimento. Non sono sufficienti le sole spese sostenute per opere incorporate in immobili appartenenti a terzi.
Art. 934 del codice civile
Principio dell'accessione: ciò che è costruito o incorporato stabilmente al suolo appartiene al proprietario del suolo, salvo diversa disciplina.
Le opere stabilmente connesse al terreno diventano di proprietà del titolare del suolo. Pertanto, se realizzate su immobili appartenenti a un socio o ad altro terzo, non entrano automaticamente nel patrimonio della società che ha sostenuto i costi.
Sentenza Corte costituzionale n. 28/2004
Richiamata in materia di decorrenza del termine per impugnare gli atti notificati.
Il termine per proporre ricorso decorre dalla ricezione dell'atto da parte del contribuente, non dalla data in cui l'Amministrazione lo ha spedito o richiesto per la notificazione.
Sentenza Corte di cassazione n. 15309/2014
La spedizione in busta chiusa, priva di indicazioni sull'atto contenuto, è una mera irregolarità se il contenuto e la riferibilità alla parte non sono contestati.
Le irregolarità formali nella modalità di spedizione non determinano automaticamente l'inammissibilità del ricorso, quando non vi sia incertezza sull'atto o sulla sua provenienza.
Sentenza Corte di cassazione n. 24779/2015
I beni ammortizzabili rilevanti ai fini del rimborso IVA devono essere strumentali, durevoli e nella disponibilità dell'impresa quale proprietaria o titolare di altro diritto reale di godimento.
Il requisito dell'ammortizzabilità non dipende soltanto dall'utilità economica dell'investimento, ma anche dalla titolarità giuridica del bene o di un diritto reale su di esso.
Massime di principio
- Ai fini del rimborso IVA per beni ammortizzabili, occorre verificare non solo che la spesa sia strumentale all'attività d'impresa, ma anche che il bene sia durevole e giuridicamente nella disponibilità dell'impresa.
- Le opere realizzate su immobili di terzi, se stabilmente incorporate nel suolo, appartengono normalmente al proprietario dell'immobile per effetto dell'accessione e non possono essere automaticamente trattate come beni ammortizzabili della società che le ha finanziate.
- La proprietà dell'immobile da parte di un socio non equivale alla proprietà della società: il patrimonio del socio e quello societario restano distinti.
- Un termine processuale tributario decorre, in linea generale, dalla ricezione dell'atto da parte del contribuente, purché la prova della notifica consenta di individuare tale data.
- Le irregolarità formali nella spedizione del ricorso non comportano necessariamente l'inammissibilità, se il contenuto dell'atto e la sua provenienza non sono contestati.
- In caso di investimenti su beni di terzi, la deducibilità o il rimborso IVA richiedono una verifica specifica del titolo giuridico dell'impresa, della durata del rapporto e dell'eventuale esistenza di un diritto reale o di una disciplina contrattuale idonea a dimostrare la disponibilità del bene.
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