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Ordinanza

Ordinanza n. 45/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento - del Verbale di accertamento e contestazione della Provincia di Teramo n. 0009/2021 del 19.07.2021, notificato alla Società in data 29.7.2021; - della nota della Provincia di Teramo prot. n. 15312 del 23.7.2021, di trasmissione del suddetto Verbale, anch'essa notificata alla Società in data 29.7.2021; nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguenziale, ivi incluso: - il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) – Legge 160/2019 – Articolo 1, Commi 816-836, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 29.12.2020, nella parte in cui – all'art. 60, co. 6 – esclude o limita in via generale l'esercizio di poteri sanzionatori ripristinatori da parte della Provincia.

Giustizia amministrativa202100389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Considerata la risalenza del ricorso e l'opportunità di verificare lo stato del regolamento preventivo di giurisdizione, ha invitato entrambe le parti a comunicare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, lo stato e l'eventuale esito del procedimento davanti alla Corte di cassazione. La segreteria è stata incaricata della comunicazione dell'ordinanza.

TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di accertamento e contestazione relativo al canone patrimoniale unico e nota provinciale di trasmissione, nonché la disposizione regolamentare provinciale sui poteri sanzionatori ripristinatori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il verbale di accertamento e contestazione della Provincia di Teramo e la relativa nota di trasmissione, deducendo altresì l'illegittimità derivata o autonoma della disposizione del regolamento provinciale sul canone patrimoniale unico che, secondo la prospettazione ricorrente, esclude o limita in via generale l'esercizio dei poteri sanzionatori ripristinatori della Provincia. Il giudizio era stato sospeso con precedente ordinanza in attesa della decisione della Corte di cassazione sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto. Dal testo non emergono ulteriori motivi di legittimità né il contenuto specifico delle censure relative alla giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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