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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29030/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per il reato di truffa. Il ricorrente deduceva: (1) nullità del decreto che dispone il giudizio per omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 552 c.p.p. che la mancata comparizione comporta giudizio in contumacia, con conseguente diritto all'estratto contumaciale; censura anche di illegittimità costituzionale per mancata armonizzazione normativa dopo la riforma; (2) contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello che non avrebbe riconosciuto che la condotta era un mero inadempimento contrattuale; (3) mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante la non gravità del fatto, l'assenza di personalità delinquenziale e buona condotta processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto procedurale, ha ritenuto che l'omesso avvertimento dell'art. 552 c.p.p. non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio, in applicazione del principio di tassatività delle nullità e secondo consolidata giurisprudenza; correttamente l'imputato era stato dichiarato assente e non aveva diritto all'estratto contumaciale. Sulla questione di merito, la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo che la condotta di Galasso non era un semplice inadempimento contrattuale ma comprendeva artifici e raggiri (tra cui farsi passare per curatore fallimentare/incaricato del Tribunale e trattenere somme senza consegnare il macchinario), idonei a integrare il quid pluris richiesto per la truffa. Quanto alle attenuanti generiche, la loro negativa è stata ritenuta adeguatamente motivata con il richiamo ai numerosi precedenti penali; pertanto il rigetto non è manifestamente illogico. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 552 cod. proc. pen.

    L'omissione dell'avvertimento che l'imputato, non comparendo, sarà giudicato in contumacia non costituisce causa di nullità del decreto che dispone il giudizio; tale avvertimento non è considerato "requisito" della citazione soggetto alla sanzione della nullità, secondo il principio di tassatività delle nullità applicato dalla giurisprudenza.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Il coordinamento tra la norma novellata (420-bis) e l'art. 552 non incide sull'esito: anche in presenza di difetto di coordinamento formale, ciò non determina automaticamente la nullità dei provvedimenti processuali citati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte privata che propone il ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese processuali; qui è stata applicata anche la facoltà di irrogare una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza citata (Sez.2, sent. n.36097 del 14/05/2014, Diodato e altri)

    Precedente che afferma che l'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 552 non comporta nullità del decreto che dispone il giudizio; principio richiamato dalla Corte per dichiarare insussistente la nullità dedotta.

  • Giurisprudenza citata (Sez.1, sent. n.39566 del 16/02/2017, Starace)

    Principio secondo cui il rigetto delle attenuanti generiche, se richieste, richiede plausibili ragioni da parte del giudice; non è necessaria la confutazione puntuale di tutti gli elementi posti a fondamento della richiesta, purché la motivazione sia logica e non manifestamente illogica.

  • Giurisprudenza citata (Sez.5, sent. n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli)

    Conferma che la valutazione negativa delle attenuanti generiche basata su precedenti penali può essere motivazione sufficiente e insindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • L'omissione nell'avvertire l'imputato, nel decreto che dispone il giudizio, che la mancata comparizione comporta il giudizio in contumacia non costituisce automaticamente causa di nullità processuale: la tassatività delle nullità esclude la sanzione della nullità per questa omissione.
  • La dichiarazione di assenza/contumacia correttamente adottata esclude, in linea di principio, il diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza.
  • Per distinguere tra truffa e mero inadempimento contrattuale occorre valutare la presenza di un "quid pluris": artifici, raggiri, rappresentazione ingannevole di qualità o incarichi (es. farsi passare per curatore fallimentare) e la trattenuta ingiustificata di somme sono elementi indicativi di truffa.
  • Il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche se fornisce plausibili motivazioni (es. precedenti penali rilevanti); non è richiesta la demolizione puntuale di ogni argomento del ricorrente, ma la motivazione deve essere logica e non manifestamente illogica.
  • In sede di ricorso in Cassazione è fondamentale confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata: motivazioni concrete e specifiche della Corte d'appello, se non contraddette nei termini giuridicamente rilevanti, sono difficili da superare.
  • Se si vuole contestare questioni formali (es. avvisi processuali), è preferibile sollevare tempestivamente l'eccezione e fondarla su norme o giurisprudenza chiare; l'argomentazione di illegittimità costituzionale richiede un'analisi specifica e circostanziata per essere considerata inammissibile.

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