Cassazione Penale, Sentenza n. 30592/2022 del 03/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Paolo Totta era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina). Ha impugnato in Cassazione deducendo otto motivi, con rilievo centrale sulla nullità delle decisioni perché il processo abbreviato era stato svolto in sua assenza mentre risultava sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa. Si contestava l'omessa ammissione dell'esame dell'imputato (giudizio abbreviato condizionato), la mancata traduzione nonostante la comunicazione dell'Uepe, la nullità di varie ordinanze tra il 6/11/2015 e il 15/11/2017, e vizi procedurali connessi all'ordine di assunzione delle prove e alla partecipazione del difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo principale: ha ritenuto che la detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata negli atti (nota Uepe e verbali), costituisce legittimo impedimento ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen. e impone al giudice la traduzione e il rinvio dell'udienza. La mancata traduzione e la celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato, nonostante le istanze difensive, hanno determinato l'illegittimità del processo abbreviato. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e la sentenza di primo grado e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Ancona per la celebrazione di un nuovo giudizio di primo grado. È stato inoltre accertato che non è decorso il termine di prescrizione tenuto conto delle sospensioni rilevate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73 comma 5
Norma sostanziale che punisce la detenzione finalizzata alla cessione di stupefacenti; indicata come fattispecie oggetto del processo (possessione e cessione di hashish e cocaina)
Codice di procedura penale, art. 420-ter, comma 3
La corte ha interpretato che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, se documentata o comunicata al giudice, integra legittimo impedimento a comparire e impone la traduzione dell'imputato e il rinvio dell'udienza
Codice di procedura penale, art. 420-quater
Collegato all'art. 420-ter per le regole applicabili all'assenza dell'imputato nell'udienza preliminare o nei giudizi collegati; la mancata osservanza può invalidare il procedimento abbreviato
Codice di procedura penale, art. 604, comma 5-bis
Prevede la conseguenza processuale dell'illegittà del giudizio abbreviato svolto senza rispetto delle norme sugli impedimenti: la Cassazione ha ritenuto che, verificata la violazione, si impone l'annullamento per le ipotesi previste
Sentenza delle Sezioni Unite n. 7635/2021 (Costantino, Rv.282806)
Principio richiamato: la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, se documentata o comunicata al giudice, costituisce impedimento legittimo che obbliga il giudice a disporre la traduzione e a rinviare; la mancata traduzione determina celebrazione illegittima del giudizio in assenza
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8
Norma richiamata in apertura per il trattamento del ricorso (regole procedurali di trattazione straordinaria), ossia riferimento formale alla modalità di trattazione del ricorso
Massime di principio
- Se l'imputato è sottoposto a restrizione della libertà personale (anche arresti domiciliari) per altra causa e ciò risulta dagli atti o è stato comunicato al giudice, tale situazione costituisce legittimo impedimento a comparire: il giudice deve disporre la traduzione e rinviare l'udienza
- Nel giudizio abbreviato si applicano, quanto alla costituzione delle parti e alla dichiarazione di assenza, le regole dell'udienza preliminare: violazioni di tali regole (art. 420-ter/420-quater) possono determinare l'illegittimità del giudizio e l'annullamento delle sentenze
- La mancata traduzione dell'imputato, se richiesta o dedotta e se risultante dagli atti, rende il contraddittorio irrituale e può comportare annullamento senza rinvio delle decisioni di merito quando il vizio sia insanabile
- Le comunicazioni ufficiali (es. note Uepe) sulla condizione di detenzione hanno rilievo decisivo: il giudice non può ignorarle né proseguire il processo senza adottare i provvedimenti previsti
- In presenza di un vizio procedurale che incide sul diritto di difesa (es. assenza dell'imputato in giudizio abbreviato condizionato), l'interprete deve verificare anche gli effetti sui termini di prescrizione e sulle eventuali sospensioni
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