Sentenza n. 141/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -dell’avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data – Sez. Concorsi ed Esami in data 22 agosto 2023; -di ogni atto, presupposto o conseguente al menzionato atto impugnato, il cui annullamento si renda necessario alla tutela degli interessi facenti capo al ricorrente, annullamento e/o disapplicazione, dell’atto aziendale, della determinazione del fabbisogno di strutture complesse menzionata nel bando con lo stesso pubblicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso pubblico per il conferimento quinquennale di incarichi di direzione di strutture complesse nelle aree della Sanità Animale e dell'Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, con i relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso pubblico per due incarichi di direzione di struttura complessa, contestando la previsione di requisiti alternativi riferiti alle aree della Sanità Animale e dell'Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Ha dedotto la violazione dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, dell'art. 11 del d.P.R. n. 484/1997 e del d.m. 30 gennaio 1998, sostenendo che le due aree disciplinari sarebbero distinte e non reciprocamente equipollenti e che non sarebbe quindi legittimo bandire un'unica procedura per una struttura avente competenze riferite a entrambe. Ha inoltre denunciato che l'avviso non corrisponderebbe al fabbisogno delle strutture complesse individuato dall'Azienda, che la commissione non sarebbe idonea a valutare competenze ed esperienze appartenenti alle due diverse aree e che l'azione amministrativa sarebbe illogica. L'Azienda resistente ha eccepito, tra l'altro, la carenza di interesse, rilevando che il ricorrente aveva partecipato alla procedura, ancora non conclusa, e non aveva quindi subito una lesione concreta e attuale.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Richiamando l'art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo mediante l'art. 39, comma 1, c.p.a., il Collegio ha affermato che l'interesse ad agire deve essere personale, concreto e attuale e deve consistere in un'utilità effettiva ottenibile dall'accoglimento del ricorso. In materia di concorsi pubblici, le clausole del bando normalmente non sono immediatamente impugnabili quando non determinano già una lesione attuale, ma devono essere contestate insieme all'atto applicativo che rende concreta la lesione. Poiché il ricorrente era stato ammesso e aveva partecipato al concorso, la procedura non era ancora conclusa e non erano stati individuati i vincitori, egli avrebbe potuto ancora conseguire l'incarico; mancava pertanto un pregiudizio concreto e attuale. Il Collegio ha altresì ritenuto insufficiente l'interesse a partecipare a un concorso conforme alla normativa e ha escluso che le contestazioni sulle scelte organizzative dell'Azienda potessero fondare, da sole, l'interesse al ricorso. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione e richiede un'utilità effettiva, nonché i caratteri dell'attualità, concretezza e personalità.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Consente l'applicazione nel processo amministrativo del rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, tra cui l'art. 100 c.p.c.
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai requisiti della procedura e alla composizione della commissione di valutazione; il giudice non ne ha esaminato il merito per carenza di interesse.
art. 11 d.P.R. n. 484/1997
Norma richiamata tra quelle asseritamente violate in materia di conferimento degli incarichi; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
d.m. 30 gennaio 1998
Normativa richiamata dal ricorrente in tema di discipline e aree equipollenti; il giudice non ha valutato nel merito la dedotta violazione.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, la clausola del bando è immediatamente impugnabile soltanto quando determina una lesione concreta e attuale della posizione del candidato; di regola, le clausole non immediatamente lesive devono essere contestate insieme all'atto applicativo che rende effettiva la lesione.
- Il candidato ammesso e partecipante a una procedura concorsuale non ha, prima della conclusione della procedura e dell'individuazione dei vincitori, un interesse concreto e attuale a impugnare clausole del bando la cui illegittimità sia soltanto potenziale, poiché egli può ancora conseguire il bene della vita.
- Il generico interesse a partecipare a una procedura concorsuale conforme alla legge non è sufficiente a integrare l'interesse concreto e attuale al ricorso.
- Le contestazioni rivolte alle scelte organizzative dell'amministrazione non fondano, di per sé, l'interesse a ricorrere del candidato quando non dimostrino una lesione diretta, personale e attuale della sua posizione giuridica.
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