Sentenza n. 944/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, (convertito con legge 20 novembre 1987, n. 472), oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino al soddisfo; nonché per la condanna alla riliquidazione del trattamento di fine servizio dei ricorrenti con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, (convertito con legge 20 novembre 1987, n. 472), oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino al soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’INPS sull’istanza di riliquidazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionati della Polizia di Stato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia di Stato, erano stati collocati in quiescenza a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre 35 anni di servizio utile. L’INPS aveva liquidato il trattamento di fine servizio senza includere nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987. A seguito dell’istanza di ricalcolo presentata il 1° settembre 2025, rimasta senza risposta, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis d.l. 387/1987 e dell’art. 21 l. 232/1990, nonché eccesso di potere per travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti di legge. L’INPS ha eccepito la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno e la decadenza dal diritto per mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari dell’INPS. Ha affermato che l’unico soggetto obbligato all’erogazione del trattamento di fine servizio è l’ente previdenziale, sicché la controversia è correttamente instaurata nei soli confronti dell’INPS e non occorre il coinvolgimento dell’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre escluso che il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 abbia natura decadenziale, rilevando che, in assenza di un’espressa previsione normativa estintiva, il termine incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo. Nel merito, richiamando l’interpretazione del Consiglio di Stato, ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto ai sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento dell’ultimo stipendio, anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Ha precisato che l’art. 4 d.lgs. 165/1997 riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio. Ha quindi accolto il ricorso, accertato il diritto dei ricorrenti e condannato l’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti. Sulle differenze spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, limitatamente alle rate già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna rata, considerato il pagamento del TFS in più tranche. L’INPS è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987
sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio
La disposizione attribuisce i sei scatti, oltre che ai fini della base pensionabile, anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale cessato per età, inabilità o decesso e, alle condizioni previste dal comma 2, al personale collocato a riposo a domanda.
art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il termine del 30 giugno non determina la decadenza dal beneficio in mancanza di un’espressa previsione normativa estintiva; esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
art. 4 d.lgs. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La norma si applica esclusivamente al calcolo della base pensionabile e non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita né sull’inclusione dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Concorre, unitamente all’art. 22, comma 36, l. 724/1994, a fondare il riconoscimento dei soli interessi legali sulle differenze dovute, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a titolo di trattamento previdenziale.
art. 12, comma 7, d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010
Poiché il trattamento di fine servizio può essere erogato in più tranche, gli interessi sulle differenze sono calcolati soltanto sulle tranche già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna.
Massime di principio
- L’ente previdenziale che eroga il trattamento di fine servizio è l’unico soggetto legittimato passivamente nella controversia relativa alla riliquidazione dell’indennità; l’amministrazione di appartenenza non deve essere evocata in giudizio per pretese patrimoniali concernenti il pagamento del TFS.
- I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 devono essere inclusi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita spettante al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile, ove sussistano gli ulteriori presupposti previsti dalla disposizione.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 non comporta la decadenza dal diritto ai sei scatti in assenza di un’espressa previsione normativa; il termine rileva soltanto ai fini della decorrenza del collocamento a riposo.
- L’art. 4 d.lgs. 165/1997, riferendosi esclusivamente alla base pensionabile, non esclude né modifica l’inclusione dei sei scatti stipendiali dell’art. 6-bis d.l. 387/1987 nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
- Sulle differenze di trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria; quando il TFS è corrisposto in più tranche, gli interessi decorrono dalla scadenza originaria delle sole tranche già esigibili.
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