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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13526/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è una decisione del g.u.p. del Tribunale di Genova che ha applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena concordata di 4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa per un tentativo di furto aggravato, con contestazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo formalmente ricondotto all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avrebbe fornito un'adeguata giustificazione in ordine alla pena oggetto dell'accordo. La doglianza, in sostanza, mirava a censurare la motivazione della sentenza di patteggiamento sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., avverso la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo censure attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla carenza di motivazione in ordine alla pena concordata è stata ritenuta estranea a tale perimetro. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base del patteggiamento e dell'applicazione della pena concordata tra imputato e pubblico ministero

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    invocato dal ricorrente per denunciare un vizio di motivazione

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua il perimetro tassativo dei motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • artt. 56, 624, 625 n. 7 c.p.

    qualificazione del fatto come tentativo di furto aggravato, oggetto della sentenza di patteggiamento

  • art. 625 n. 7 c.p.

    aggravante contestata nel reato di furto

  • Corte Cost. 13/6/2000 n. 186

    richiamata per fondare la condanna alla sanzione pecuniaria in presenza di colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono quindi deducibili censure sulla mera insufficienza o illogicità della motivazione, salvo che incidano sui profili espressamente consentiti.
  • La doglianza relativa alla mancata o inadeguata motivazione della pena concordata non rientra nel perimetro dei motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, quando non si traduca in un vizio di volontà, di correlazione, di qualificazione giuridica o di illegalità della sanzione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella formulazione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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