Cassazione Civile, Ordinanza n. 10729/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione alla determinazione dell'indennizzo per l'acquisizione di alcune aree site nel Comune di San Severino Marche effettuata da ANAS ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001. La proprietaria sosteneva che il valore fosse stato drasticamente sottostimato: i terreni, a suo dire, non andavano considerati meri terreni agricoli, ma aree con vocazione estrattiva, censite come cava dismessa nel P.R.A.E. e con potenzialità di sfruttamento del materiale litoide. I motivi di ricorso erano tre: (1) violazione dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, della normativa regionale marchigiana sulle cave e omessa/errata valutazione del P.R.A.E., per avere la Corte d'appello ritenuto che la destinazione agricola e i vincoli esistenti escludessero la natura estrattiva del bene; (2) violazione del medesimo quadro normativo e del Piano Cave Provinciale, per avere escluso la potenzialità estrattiva sul rilievo che si trattava di cava dismessa e che non era stata presentata domanda di recupero ambientale; (3) violazione dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 per avere negato che l'indennizzo dovesse includere il valore del materiale asportato per lo sbancamento, quantificato dal CTU in circa 235.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato il principio secondo cui la cava può essere valorizzata come bene produttivo solo quando l'attività estrattiva sia giuridicamente autorizzabile; nel caso concreto, invece, l'area era urbanisticamente agricola, gravata da molteplici vincoli e qualificata come cava dismessa, per la quale non era stata attivata la procedura di recupero prevista dal Piano Cave Provinciale. Ha inoltre escluso che il materiale sbancato potesse generare un autonomo componente indennitario, poiché lo sbancamento era avvenuto nell'ambito dell'espropriazione e dell'opera pubblica e il relativo valore era già assorbito nella natura unitaria dell'indennizzo ex art. 42-bis. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
L'indennizzo deve essere commisurato alla concreta e legale utilità economica del bene; non può includere una valorizzazione estrattiva quando l'attività di cava non sia giuridicamente autorizzabile o autorizzabile solo in via meramente eventuale.
L.R. Marche n. 91/1997
Richiamata dalla ricorrente per sostenere la compatibilità dell'attività estrattiva con la pianificazione di settore, ma la Corte ha ritenuto decisivo il diverso rilievo dei vincoli e della mancata attivazione della procedura di recupero della cava dismessa.
L.R. Marche n. 71/1997, art. 6, comma 3, lett. a)
È richiamata per affermare il divieto di esercizio di cava nelle fasce di rispetto previste dalle leggi vigenti; la Corte valorizza tale divieto come impedimento giuridico all'attività estrattiva.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Impone, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il valore del bene va riferito alla destinazione legalmente realizzabile e non a potenzialità economiche meramente ipotetiche o non giuridicamente attuabili.
- Un'area censita come cava dismessa non può essere automaticamente valorizzata come cava produttiva: è necessario che il recupero e la successiva attività estrattiva siano concretamente e legittimamente autorizzabili secondo la disciplina pianificatoria e regionale applicabile.
- L'assenza di una domanda di recupero prevista per le cave dismesse è rilevante quando la stessa disciplina preveda tale passaggio come presupposto per la riattivazione dell'attività estrattiva; in mancanza, non è riconoscibile una potenzialità economica indennizzabile come cava.
- Se l'attività di cava è giuridicamente preclusa da vincoli legali generali, come le fasce di rispetto, non può essere inclusa nell'indennizzo la valorizzazione del bene come area estrattiva.
- Il materiale asportato nel corso dello sbancamento per l'esecuzione dell'opera pubblica non dà luogo, di regola, a un autonomo riconoscimento economico in favore dell'espropriato quando il suo valore è assorbito nell'indennizzo unitario dovuto per l'acquisizione sanante.
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