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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31648/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tesio aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di Metaenergia di un credito a titolo di ripetizione di indebito relativo ad addizionali provinciali sulle accise (fatture 2011) e IVA, per complessivi €10.410,30. Il giudice delegato aveva escluso il credito; Tesio ha proposto opposizione e il Tribunale di Roma ha ammesso il credito in chirografo. Il Fallimento ha impugnato il decreto in Cassazione sostenendo che, alla luce del principio di effettività del diritto UE e della disciplina del rimborso delle accise (art. 14 d.lgs. 504/1995), il consumatore finale avrebbe l'obbligo (non solo la facoltà) di rivolgersi esclusivamente all'Erario per ottenere il rimborso delle imposte indebitamente addebitate, con conseguente esclusione della legittimazione passiva del fallimento nella verifica del passivo; inoltre è stata dedotta violazione del giusto processo e dei principi di tutela unionale per il presunto pregiudizio subito dal fornitore insolvente nell'esercizio del diritto di rimborso verso l'Erario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fallimento. Ha ritenuto infondati i motivi che chiedevano di riconoscere un obbligo per il consumatore di agire contro lo Stato: la giurisprudenza comunitaria e nazionale riconosce al consumatore una facoltà alternativa e straordinaria di chiedere il rimborso direttamente allo Stato solo se il rimborso dal fornitore risulti "impossibile o eccessivamente difficile" (es. per insolvenza del fornitore), ma tale possibilità resta opzionale e non sostituisce il normale rapporto civilistico tra consumatore e fornitore. La Corte ha altresì osservato che le eventuali difficoltà del fornitore, insolvente e in procedura concorsuale, nell'esercitare l'azione di rimborso verso l'Erario attengono al rapporto tributario e non inficiano la legittimazione del consumatore ad insinuare il credito nel passivo fallimentare. È stato affermato il principio di diritto secondo cui il consumatore che ha corrisposto l'addizionale provinciale illegittima resta legittimato ad agire nei confronti del fornitore (anche nell'ambito della verifica del passivo in caso di fallimento del fornitore), mentre l'azione diretta verso lo Stato è solo facoltativa e non esclude l'azione nel rapporto con il fornitore. Spese compensate; principio di diritto enunciato; rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 6 D.L. 511/1988 (addizionali provinciali sulle accise)

    La norma è stata richiamata come origine dell'addizionale contestata; la sua illegittimità rispetto al diritto UE è stato il fondo della pretesa restitutoria, ma la regolazione del rapporto tra fornitore e consumatore resta di natura civilistica

  • Direttiva 2008/118/CE

    Riferimento eurounitario che ha portato a censurare l'addizionale provinciale; la Corte evidenzia che il diritto UE consente rimedi nazionali purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività

  • art. 14 d.lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise)

    comma 4: termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione

    La disposizione stabilisce che il fornitore può chiedere il rimborso all'Amministrazione entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che lo condanna alla restituzione; la Corte ritiene che questo profilo procedurale attenga al rapporto tributario e non obbliga il consumatore ad esperire l'azione diretta verso lo Stato

  • artt. 52, 96, 98, 99 R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare)

    Norme richiamate in relazione al trattamento concorsuale dei crediti; la Corte ritiene che la scelta del consumatore di insinuare il credito nel passivo rientri nelle opzioni tutelari del soggetto che ha subito l'esborso

  • art. 2033 c.c. (ripetizione dell'indebito)

    Fonti del diritto civilistico tra consumatore e fornitore: la ripetizione dell'indebito è l'azione ordinaria che il consumatore esercita nei confronti del fornitore; tale azione è compatibile con l'insinuazione al passivo in caso di fallimento del fornitore

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. C-564/15 Farkas; C-316/22 Gabel; C-35/05 Reemtsma; C-691/17 PORR ecc.)

    I precedenti CGUE stabiliscono che lo Stato membro può prevedere modalità nazionali per il rimborso purché rispettino equivalenza ed effettività; l'azione diretta del consumatore verso lo Stato è eccezionale e ammissibile se il rimborso dal fornitore è impossibile o eccessivamente difficoltoso

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 43/2025

    Ha inciso sul terreno dell'applicabilità delle statuizioni eurounitarie, confermando la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione e contribuendo al quadro che autorizza l'azione di ripetizione dell'indebito del consumatore verso il fornitore

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. nn. 29980/2019, 27099/2019, 14200/2019, 25297/2023, 32982/2024)

    Conferma il principio secondo cui il fornitore è il soggetto passivo tributario e l'unico normalmente titolato a chiedere il rimborso all'Amministrazione; il consumatore può agire civilisticamente contro il fornitore e, in casi eccezionali, direttamente contro lo Stato

Massime di principio

  • Il consumatore che ha subito l'addebito di un'imposta illegittima può sempre proporre azione di ripetizione dell'indebito contro il fornitore, anche insinuando il credito nel passivo se il fornitore è fallito.
  • L'azione diretta del consumatore verso lo Stato per ottenere il rimborso è un rimedio eccezionale e facoltativo: può essere esperita solo se il rimborso dal fornitore risulta impossibile o eccessivamente difficile; non sussiste un obbligo di rivolgersi allo Stato quando il fornitore è in procedura concorsuale.
  • Le difficoltà processuali che il fornitore insolvente può incontrare nel chiedere il rimborso all'Amministrazione costituiscono questioni attinenti al rapporto tributario Stato/fornitore e andranno valutate nel relativo contenzioso tributario, non nel giudizio civilistico tra consumatore e fornitore o nella verifica del passivo fallimentare.
  • La scelta fra chiedere il rimborso all'Erario o agire contro il fornitore resta rimessa al soggetto che ha subito l'esborso; la procedura concorsuale del fornitore non trasforma automaticamente la facoltà del consumatore in un obbligo di azionare lo Stato.
  • In caso di dubbi sulla decorrenza dei termini e sulle conseguenze procedurali del rimborso tributario, è opportuno separare i due piani (civilistico tra consumatore e fornitore; tributario tra fornitore e Stato) e trattarli nei rispettivi giudizi competenti.

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