Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9215/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) dell’esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale di Corpo d’Armata del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2024, in base al quale il ricorrente è stato giudicato idoneo ma non iscritto in quadro; B) della graduatoria di merito compilata dalla Commissione di Vertice dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2024 ed approvata dal Ministero della Difesa; C) per quanto di ragione, dei giudizi analitici e sintetici di valutazione formulati dalla Commissione di Vertice; D) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresa ogni altra determinazione della Commissione di Vertice in ordine ai criteri adottati per le singole valutazioni. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10.9.2024: per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo alla luce degli elementi acquisiti in sede di accesso ai documenti procedimentali.

Giustizia amministrativa202404602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di Generale di Corpo d'Armata per l'anno 2024, graduatoria di merito, giudizi valutativi e atti connessi, dai quali il ricorrente è risultato idoneo ma non iscritto nel quadro di avanzamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato al settimo posto con 28,9 trentesimi e non promosso, ha impugnato l'esito della procedura, la graduatoria e i giudizi della Commissione di vertice, proponendo anche motivi aggiunti dopo l'accesso alla documentazione propria e del controinteressato collocato al terzo posto. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, sostenendo che il controinteressato non possedesse la congrua esperienza minima in organismi di staff o comandi interforze prevista per gli incarichi di dirigenza generale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1032, 1058 e 1060 del d.lgs. n. 66/2010 e della disciplina regolamentare del d.P.R. n. 90/2010, nonché eccesso di potere in senso assoluto, illogicità, contraddittorietà, vizio del procedimento e disparità di trattamento. Ha valorizzato le proprie qualifiche apicali, le espressioni elogiative, gli encomi, gli incarichi di comando e di stato maggiore, l'attività svolta durante l'emergenza COVID-19, le benemerenze, i titoli accademici, i corsi frequentati, la conoscenza linguistica e le proprie attitudini professionali e culturali, sostenendo che tali elementi rendessero macroscopicamente inadeguato il punteggio attribuito. Con il terzo motivo, sviluppato nei motivi aggiunti, ha dedotto eccesso di potere in senso relativo, illogicità, contraddittorietà, vizio del procedimento e disparità di trattamento, lamentando l'illegittimo scavalcamento da parte del controinteressato, la mancanza di elementi sopravvenuti idonei a giustificare l'inversione rispetto alle precedenti progressioni e l'adozione di un metro di giudizio non omogeneo. Ha inoltre contestato la prevalenza del controinteressato nelle schede redatte dalla Commissione, nonostante, a suo dire, il proprio curriculum fosse complessivamente migliore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, confermando gli atti impugnati e condannando il ricorrente alle spese. Ha rilevato che il giudizio della Commissione di vertice costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e che, per gli ufficiali generali, il punteggio è unico e sintetico, riferito nel loro insieme ai quattro gruppi di elementi previsti dall'art. 1058 del Codice dell'ordinamento militare. Il giudice può sindacare tali valutazioni soltanto in presenza di errori macroscopici, manifesta illogicità, carenza istruttoria, violazione delle regole procedimentali o applicazione di criteri difformi ai diversi scrutinandi, senza sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il Libro bianco ha natura programmatica e non prescrittiva e il requisito dell'esperienza in organismi di staff o comandi interforze non è previsto dagli artt. 1058 del d.lgs. n. 66/2010 e 700-711 del d.P.R. n. 90/2010 come requisito di ammissione o criterio vincolante di valutazione; inoltre, il controinteressato possedeva comunque esperienza in organismi di staff. Il motivo relativo all'eccesso di potere assoluto è stato respinto perché il ricorrente, pur presentando un profilo brillante, non aveva una carriera costantemente apicale e priva di attenuazioni: aveva conseguito posizioni non di vertice in alcuni corsi e riportato, in alcune fasi iniziali, giudizi non apicali o espressioni elogiative inferiori. Non era quindi dimostrata una sproporzione macroscopica tra il curriculum e il punteggio attribuito. Il TAR ha escluso anche l'illegittimo scavalcamento, poiché il precedente confronto riguardava un diverso grado e una valutazione risalente di nove anni; le Commissioni operano autonomamente e non sussiste alcuna cristallizzazione delle posizioni precedenti né un obbligo di motivazione rafforzata per giustificare l'inversione. Quanto all'eccesso di potere relativo, il giudice ha escluso che il raffronto atomistico tra i curricula imponesse la prevalenza del ricorrente. La Commissione poteva bilanciare encomi, elogi, incarichi, rendimento, esperienze di comando, titoli culturali e risultati formativi. Il controinteressato risultava, tra l'altro, titolare di un numero complessivamente maggiore di encomi ed elogi, di più numerose annotazioni elogiative massime e di una significativa esperienza di comando e in aree sensibili. La quantità maggiore di lauree e master del ricorrente non determinava alcun automatismo, poiché i titoli culturali rilevano per la capacità concreta di essere utilizzati nell'esercizio delle funzioni. Anche il giudizio prognostico sull'attitudine al grado superiore rientrava nella discrezionalità tecnica della Commissione. Le spese sono state liquidate in euro 3.305,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore del Ministero della Difesa.

Norme richiamate

  • art. 1032 d.lgs. 66/2010

    Richiamato tra le disposizioni che disciplinano l'avanzamento degli ufficiali; il giudice non ne ravvisa la violazione.

  • art. 1057 d.lgs. 66/2010

    Il sistema di avanzamento a scelta comporta una valutazione in assoluto di ciascun ufficiale scrutinato e non una comparazione diretta tra gli ufficiali.

  • art. 1058 d.lgs. 66/2010

    Le qualità valutabili sono: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera; c) doti intellettuali e di cultura; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.

    Per gli ufficiali generali la Commissione assegna un unico voto sintetico da uno a trenta, riferito all'insieme dei quattro gruppi di elementi; i titoli sono oggetto di ponderazione complessiva e non di valutazione atomistica.

  • art. 1060 d.lgs. 66/2010

    Richiamato tra le norme applicabili alla procedura di avanzamento; non è stata ravvisata alcuna violazione.

  • artt. 700-711 d.P.R. 90/2010

    La disciplina regolamentare dell'avanzamento non prevede come requisito vincolante la specifica esperienza in organismi di staff o comandi interforze.

  • art. 704 d.P.R. 90/2010

    La valutazione delle qualità morali, di carattere e fisiche non si esaurisce nel computo aritmetico delle ricompense, onorificenze, benemerenze e decorazioni riportate dagli ufficiali, ma deve essere basata sull'esame di tutta la documentazione personale.

    La valutazione deve riguardare l'intera documentazione personale e non può ridursi al conteggio delle ricompense.

  • art. 705 d.P.R. 90/2010

    Rileva, nell'ambito delle qualità professionali, la valutazione delle attitudini e della versatilità dimostrate in relazione al ruolo e alle diverse situazioni d'impiego, da apprezzare nel quadro della valutazione complessiva.

  • art. 706, comma 3, d.P.R. 90/2010

    La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.

    L'importanza astratta dell'incarico non determina automaticamente la prevalenza dell'ufficiale; rilevano i risultati conseguiti e le capacità concretamente dimostrate.

  • art. 707 d.P.R. 90/2010

    I titoli culturali non producono automatismi nella valutazione; assumono rilievo in rapporto all'effettiva capacità di utilizzarli nell'esercizio delle funzioni militari.

  • art. 22 legge 121/1981

    Il titolo rilasciato dal Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia costituisce titolo per l'avanzamento in carriera.

    Il titolo formativo del controinteressato è stato considerato tra gli elementi valutabili ai fini della progressione.

Massime di principio

  • Nel sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali generali, la valutazione è effettuata in assoluto per ciascun scrutinando e non mediante un confronto diretto o un raffronto a coppie tra i candidati; la graduatoria deriva dal punteggio sintetico attribuito dalla Commissione sulla base dell'insieme delle qualità previste dalla legge.
  • Per l'avanzamento degli ufficiali aventi grado di generale di divisione o superiore, la Commissione attribuisce un unico punteggio di sintesi riferito complessivamente alle qualità morali, fisiche e caratteriali, alle qualità professionali, alle doti intellettuali e culturali e all'attitudine al grado superiore; il giudice non può scomporre tale giudizio né valorizzare isolatamente singoli titoli per sostituire la propria valutazione a quella tecnica della Commissione.
  • Il sindacato giurisdizionale sui giudizi di avanzamento degli ufficiali generali è limitato alla verifica di errori macroscopici, manifesta illogicità o irragionevolezza, carenza istruttoria, violazione delle regole del procedimento o applicazione di criteri difformi ai diversi scrutinandi; l'anomalia deve emergere immediatamente dalla documentazione e non può consistere nella mera opinabilità della valutazione.
  • Un documento programmatico dell'amministrazione, privo di immediata valenza prescrittiva e non recepito dalla disciplina legislativa o regolamentare dell'avanzamento, non può essere utilizzato come parametro vincolante per imporre un requisito di ammissione o di valutazione non previsto dalle norme applicabili.
  • L'importanza astratta, la durata o la varietà degli incarichi, così come il maggior numero di titoli accademici, non determinano automaticamente la prevalenza di un ufficiale: gli incarichi devono essere valutati per i risultati e le capacità concretamente dimostrati, mentre i titoli culturali rilevano in rapporto alla loro effettiva proiezione nell'esercizio delle funzioni militari.
  • La collocazione in una precedente graduatoria non cristallizza la posizione dell'ufficiale e non impedisce una diversa valutazione in una successiva procedura, anche quando siano trascorsi anni e siano maturate nuove esperienze; in assenza di una precedente graduatoria riferita allo stesso grado con posizione invertita, non è configurabile in senso proprio uno scavalcamento illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.