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Ordinanza

Ordinanza n. 358/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento provvedimento diniego di sanatoria prot. n. 15150 del 21 marzo 2017;

Giustizia amministrativa201700428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del processo dalla data in cui il difensore ha dichiarato la morte del ricorrente, applicando l'art. 79, comma 2, c.p.a. e gli artt. 299 e seguenti c.p.c. L'ordinanza non decide nel merito l'impugnazione del diniego di sanatoria e dispone le comunicazioni di rito.

TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di diniego di sanatoria edilizia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego di sanatoria edilizia prot. n. 15150 del 21 marzo 2017. Nel corso del giudizio, il difensore ha comunicato il decesso del ricorrente, depositando il relativo certificato. Il Collegio ha quindi esaminato esclusivamente la conseguenza processuale del decesso sulla prosecuzione del giudizio, senza pronunciarsi sui motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Il testo richiama la disposizione senza riportarne il contenuto.

    La morte della parte determina l'interruzione del processo, da dichiararsi con decorrenza dalla data della dichiarazione resa dal difensore.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    Il testo richiama la disciplina senza riportarne il contenuto.

    Le disposizioni sono richiamate quali norme applicabili alla morte della parte e alla conseguente interruzione del processo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Il testo richiama la disposizione senza riportarne il contenuto.

    La disposizione è richiamata in relazione allo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando il difensore comunica in giudizio la morte della parte assistita e ne deposita il certificato, il giudice amministrativo deve dichiarare l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., con decorrenza dalla data della dichiarazione del difensore.
  • La dichiarazione di interruzione per morte della parte non comporta una decisione sul merito dell'impugnazione, che potrà proseguire secondo le regole sulla riassunzione del processo interrotto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

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