Cassazione Penale, Sentenza n. 9915/2024 del 08/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Roma del 12/07/2023, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 25/10/2022. L'imputazione centrale riguarda il delitto di riciclaggio, nella forma tentata, per il possesso di due valigie contenenti 2.067.900 euro in contanti all'aeroporto Leonardo da Vinci, in procinto di imbarcarsi per la Cina. Il ricorrente deduce vizio di motivazione per illogicità e carenza di motivazione, sostenendo che non sia stato individuato il delitto presupposto e quindi non sarebbe stata dimostrata la provenienza illecita della somma di denaro rinvenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Pur rilevando un'erronea affermazione della Corte di appello circa l'assenza di necessità di individuare il reato presupposto, la Cassazione osserva che la giurisprudenza richiede l'individuazione quantomeno tipologica del reato presupposto. Tuttavia, nel caso concreto il reato presupposto è stato incidentalmente individuato dal giudice di primo grado come un reato di natura fiscale collegato all'intento di sfuggire al tracciamento del trasferimento di valuta. La Corte ha ritenuto che, oltre alla sola quantità di contante, sussistessero ulteriori elementi sintomatici della provenienza illecita: l'ingente somma rinvenuta, l'occultamento in buste di plastica sigillate all'interno dei bagagli da stiva, l'assenza di effetti personali nei bagagli e il fatto che l'imputato fosse in procinto di partire per la Cina senza fornire plausibile giustificazione sulla provenienza del denaro. Tali circostanze, secondo la Corte, consentono di inferire la provenienza illecita e la configurabilità del reato di riciclaggio (nella forma contestata). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8, convertito L. 176/2020 e successive modificazioni
Predisposizione del procedimento con contraddittorio scritto nei termini stabiliti dalla norma; menzionata per la modalità di trattazione del ricorso.
art. 648-bis c.p. (riciclaggio), comma 4 (aggravante)
Norma sostanziale contestata: disciplina il reato di riciclaggio e prevede aggravanti; la sentenza applica il concetto di riciclaggio anche in presenza di elementi che consentono di ritenere l'origine illecita del denaro.
Cass. Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021 (Rv. 282629)
Giurisprudenza che afferma la necessità di individuare almeno la tipologia del reato presupposto per configurare il riciclaggio, pur non richiedendo la ricostruzione integrale degli estremi storico-fattuali.
Cass. Sez. 2, sent. n. 29685 del 05/07/2011 (Rv. 251028)
Consente al giudice di affermare l'esistenza del reato presupposto attraverso prove logiche senza necessità di un accertamento giudiziale pieno del delitto presupposto o dei suoi autori.
Cass. Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021 (Rv. 282308)
Stabilisce che il possesso di rilevante somma di denaro, senza plausibile giustificazione e in presenza di modalità di occultamento o limiti alla detenzione, può far ritenere la provenienza illecita.
Cass. Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019 (Rv. 277020)
Affermata l'impossibilità di procedere al sequestro di denaro contante appellandosi alle fattispecie di cui agli artt. 648 o 648-bis c.p. in assenza di qualsiasi elemento che dimostri l'esistenza di un delitto presupposto; cioè la sola quantità non basta per un vincolo cautelare.
Cass. Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021 (Rv. 280883)
Ulteriore supporto giurisprudenziale secondo cui il possesso di ingenti somme ottenute senza giustificazione plausibile, in particolari condizioni, può integrare responsabilità per reati connessi alla provenienza illecita del denaro.
Massime di principio
- Per configurare il reato di riciclaggio occorre individuare almeno la tipologia del reato presupposto; non è necessaria la ricostruzione completa di tutti gli elementi del delitto originario, purché sussistano indizi logici sufficienti.
- La sola grande quantità di denaro contante, di per sé, non è sufficiente per sequestri o condanne: è necessario che emergano ulteriori circostanze che indichino la probabile provenienza illecita (modalità di occultamento, destinazione, assenza di effetti personali, comportamento dell'individuo, percorso del trasferimento).
- Il giudice può utilizzare prove logiche e un insieme di indizi per inferire l'esistenza di un delitto presupposto e la provenienza illecita del denaro, specie quando ricorrono elementi concreti di occultamento e mancanza di giustificazioni plausibili.
- In ipotesi di trasferimento internazionale di contante, elementi come l'imminente partenza per un paese estero, la presenza di bagagli privi di effetti personali e il confezionamento in buste sigillate rafforzano la presunzione di illiceità della provenienza.
- Se si contesta la responsabilità penale basata sul possesso di contanti, la difesa dovrebbe fornire giustificazioni credibili e documentate circa la provenienza dei fondi; l'assenza di tali giustificazioni facilita l'inferenza di illecito.
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