Cassazione Penale, Sentenza n. 13775/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto di energia elettrica, ritenendo tardiva e quindi inefficace la contestazione suppletiva, formulata in udienza, dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., la quale avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale aveva ritenuto che fosse spirato il termine transitorio previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150/2022 per proporre querela e che, perciò, mancasse la condizione di procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore, confermando che, quando un reato diviene procedibile a querela a seguito di una modifica legislativa e il termine transitorio previsto per la presentazione della querela è già decorso, il giudice è tenuto a pronunciare immediata sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità. È stata applicata l'estensione del principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenza Domingo) secondo cui la successiva contestazione suppletiva di un'aggravante idonea a rendere procedibile d'ufficio non può impedire l'obbligo del giudice di dichiarare la improcedibilità se la causa di non punibilità (qui: mancanza della querela nei termini) era già sortita prima della contestazione.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.
Aggravante in base alla quale il furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio rende il reato procedibile d'ufficio; la sua contestazione suppletiva può rendere teoricamente superflua la querela, ma è inefficace se intervenuta dopo che è già sorto l'obbligo di dichiarare improcedibilità per decorso del termine transitorio.
art. 624, terzo comma, cod. pen. (modificato dal d.lgs. n. 150/2022)
Norma che disciplina il furto; la modifica ha trasferito alcune ipotesi di furto alla procedibilità a querela della persona offesa, salvo le eccezioni (es. aggravanti che rendono procedibile d'ufficio).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85
«Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».
Predisposto il termine transitorio per consentire la proposizione della querela per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto; se tale termine è decorso senza querela, la procedibilità a querela è venuta meno e il giudice deve dichiarare l'improcedibilità.
art. 517 cod. proc. pen.
Consente al pubblico ministero la contestazione suppletiva; il PM può formulare contestazioni integrative fino alla chiusura del dibattimento senza autorizzazione del giudice, ma tale potere non prevale sull'obbligo del giudice di dichiarare cause di non punibilità già intervenute.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo del giudice di pronunciare immediata sentenza di proscioglimento quando sussiste una causa di non punibilità o altra causa estintiva che impedisce la prosecuzione del processo; principio esteso dalla giurisprudenza anche alla mancanza della condizione di procedibilità.
art. 529 cod. proc. pen.
Prevede la sentenza che dichiara non doversi procedere per difetto di condizioni di procedibilità; richiamata per l'effetto dichiarativo che il giudice deve adottare in tali ipotesi.
Sez. U. n. 49935 del 28/09/2023 (Domingo)
Principio di diritto secondo cui, una volta maturato il termine di prescrizione o altra causa di non punibilità prevista dall'art. 129, comma 1, la successiva contestazione di un'aggravante non può impedire l'obbligo del giudice di pronunciare immediata sentenza liberatoria; tale principio è stato esteso dalla Corte alla mancanza della condizione di procedibilità.
Massime di principio
- Se una norma legislativa muta la procedibilità di un reato rendendolo procedibile a querela e il termine transitorio per la presentazione della querela è decorso senza che la querela sia stata proposta, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità e non può essere retroattivamente eluso da una contestazione suppletiva successiva che, se ritenuta, renderebbe il reato procedibile d'ufficio.
- La facoltà del pubblico ministero di operare contestazioni suppletive (art. 517 c.p.p.) resta piena, ma non prevale sull'obbligo del giudice di applicare immediatamente cause di non punibilità o di mancanza di procedibilità emerse prima della contestazione tardiva.
- I principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di prescrizione (sentenza Domingo) si applicano anche alle altre ipotesi di proscioglimento immediate previste dall'art. 129, comma 1, incluso il difetto della condizione di procedibilità: il tempo e il momento in cui si verifica la causa di non punibilità sono decisivi.
- Se l'aggravante che rende procedibile d'ufficio fosse stata contestata 'in fatto' fin dall'origine o la querela fosse stata proposta nei termini transitori, la contestazione suppletiva non sarebbe in contrasto con la prosecuzione del processo; pertanto è sempre cruciale verificare se l'aggravante era già contenuta nell'imputazione iniziale o se la condizione di procedibilità sia intervenuta prima della pronuncia.
- In presenza di dubbi sulla configurabilità astratta di un'aggravante, tali questioni di merito non possono essere risolte nel giudizio di legittimità se non sono state dedotte tempestivamente: la verifica della sussistenza materiale dell'aggravante resta questione di merito, non risolutiva in ordine all'efficacia della contestazione tardiva se la causa di improcedibilità era già maturata.
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