Cassazione Penale, Sentenza n. 30899/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Caruso impugnava l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di furto aggravato (tubi di rame sottratti da un residence a Mineo). Il motivo di ricorso sosteneva la violazione di legge perché la querela, condizione di procedibilità, era stata proposta non dal proprietario ma dal custode/preposto (Giovanni Speranza), soggetto privo di legittimazione e di poteri di rappresentanza e quindi incapace di determinare la procedibilità dell'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la querela proposta dal preposto rappresenti una valida condizione di procedibilità perché lo "Speranza", in qualità di preposto/custode, era titolare di una detenzione qualificata della cosa sottratta (relazione di fatto che implica poteri di custodia/gestione). La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e successiva, che riconosce legittimazione alla querela anche a responsabili dell'esercizio, responsabili della sicurezza o custodi quando siano titolari di una detenzione qualificata. Il ricorrente non ha confutato specificamente la valutazione dei giudici di merito. Per l'inammissibilità è stata irrogata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato come norma di riferimento per il procedimento cautelare che ha portato all'applicazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
art. 311 cod. proc. pen.
Norma invocata quale titolo del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale
Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013 (Sciuscio, Rv. 255975 - 01)
Sezioni Unite, 18/07/2013, Sciuscio, n. 40354
Principio secondo cui il bene giuridico tutelato dal furto comprende non solo la proprietà ma anche il possesso inteso come detenzione qualificata; ne consegue che anche il responsabile dell'esercizio che ha autonomia di custodia/gestione è legittimato a proporre querela
Sez. 2, n. 38255 del 11/09/2024 (Di Gaetano)
Sez. 2, 11/09/2024, n. 38255
Conferma che il responsabile della sicurezza può essere titolare di detenzione qualificata e quindi legittimato a querelare
Sez. 5, n. 3736 del 4/12/2018 (Lafleur, Rv. 275342 - 01)
Sez. 5, 04/12/2018, n. 3736
Giurisprudenza che ha riconosciuto la legittimazione alla querela al responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale anche in assenza di poteri di rappresentanza
Sez. 5, n. 55025 del 26/9/2016 (Mocanu, Rv. 268906 - 01)
Sez. 5, 26/09/2016, n. 55025
Ritenuto legittimato il custode di uno stabilimento in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa
Corte Cost., sent. n. 186 del 7/6/2000
Corte Cost., 07/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione al principio che l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità incide sulla comminazione di sanzioni; qui la Corte ha comunque disposto la condanna pecuniaria ritenendo non sussistente l'assenza di colpa
Massime di principio
- La legittimazione a proporre querela nel reato di furto non è limitata al proprietario: è sufficiente una "detenzione qualificata" (relazione di fatto con la cosa che comporti poteri di custodia, gestione o disposizione) per essere persona offesa e validamente proporre querela
- Il preposto, il responsabile dell'esercizio o il custode che eserciti effettivamente funzioni di custodia/gestione possono essere considerati titolari di detenzione qualificata e quindi legittimati a determinare la procedibilità del reato tramite querela
- Per contrastare una querela proposta da un custode/preposto è necessario dimostrare specificamente l'assenza della detenzione qualificata: mere affermazioni generiche sulla mancanza di poteri di rappresentanza sono insufficienti
- In sede di impugnazione, l'assalto generico o aspecifico ai presupposti ritenuti dai giudici di merito comporta elevata probabilità di inammissibilità del ricorso in cassazione
- Chi impugna rischia sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese se il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo dimostrare l'assenza di colpa nella scelta del motivo di impugnazione
- Nelle fattispecie analoghe è utile acquisire e far valere documentazione o elementi di fatto che attestino i poteri concreti di custodia/gestione del querelante (incarichi, mansioni, attribuzioni operative) per consolidare la legittimazione della querela
- I principi giurisprudenziali citati (Sezioni Unite e successiva giurisprudenza di merito) devono essere affrontati nel ricorso: un ricorso efficace indica perché la qualificazione di "detenzione" data dai giudici sarebbe erronea alla luce dei fatti o della prova
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30654/2025 del 15/09/2025
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30768/2025 del 15/09/2025
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30770/2025 del 15/09/2025
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30772/2025 del 15/09/2025
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30773/2025 del 15/09/2025
- Sentenza penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30776/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →