Cassazione Penale, Sentenza n. 29310/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra più condanne per reati quali tentata rapina, rapina aggravata, lesioni aggravate, tentato omicidio, detenzione/porto d'arma e ricettazione. La difesa aveva sostenuto che sussistono gli indici della continuazione (identità del bene giuridico tutelato, breve distanza temporale, sistematicità e abitualità delle condotte) tali da dimostrare un medesimo disegno criminoso; il giudice dell'esecuzione aveva invece ritenuto che le condotte costituissero violazioni ripetute e scollegate, espressione di un "modus vivendi" e non di una determinazione preventiva unitaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza impugnata. I giudici hanno ritenuto che, sebbene sussistano identità oggettiva delle fattispecie e contiguità spazio-temporale, tali elementi non bastano a provare una preesistente ideazione di un unico progetto criminoso. È stato ribadito che la continuazione richiede la prova di una specifica volizione unitaria a preordinare la pluralità di reati. È stata inoltre esclusa rilevanza giuridica del fatto che la continuazione fosse stata riconosciuta in altro procedimento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; decisione resa il 26 maggio 2023.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Riferimento alla disciplina della continuazione tra reati: la sentenza interpreta l'articolo richiedendo la prova di una volontà preventiva e unitaria a commettere più reati (una "unica volizione"), non basandosi solo su elementi di contiguità o somiglianza delle fattispecie
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione all'istanza volta al riconoscimento degli effetti della continuazione in sede esecutiva; la Corte ritiene legittima la valutazione del giudice dell'esecuzione quando adeguatamente motivata
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa nella censura; la Corte non ha ravvisato violazioni rispetto ai criteri procedurali o di motivazione indicati da tale norma
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato in ordine alle conseguenze sulle spese processuali per il rigetto del ricorso: condanna del ricorrente alle spese
Massime di principio
- La sola identità del bene giuridico tutelato e la contiguità spazio-temporale dei reati non sono di per sé sufficienti a riconoscere la continuazione: è necessario dimostrare una volontà preventiva unitaria (preordinazione) a commettere la pluralità di reati
- La ricorrenza o sistematicità nella commissione di reati dello stesso tipo può indicare un "modus vivendi" piuttosto che un progetto criminoso unitario; la valutazione spetta al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, è difficilmente censurabile in cassazione
- Il riconoscimento della continuazione in altro procedimento non vincola automaticamente il giudice in un diverso procedimento esecutivo: la valutazione è specifica e dipende dall'accertamento della condizione soggettiva (la preordinazione)
- In fase esecutiva l'onere di provare la sussistenza della continuazione grava su chi la invoca; gli indici utili sono (oltre alla contiguità temporale e materiale) l'unità di disegno criminoso, la unitarietà della finalità, la pianificazione, e la coerenza dei mezzi adottati
- Le decisioni del giudice di merito basate su solida motivazione fattuale sono soggette a limitata sindacabilità in sede di legittimità: le censure di fatto difficilmente ottengono accoglimento se la motivazione appare logica e giuridicamente fondata
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