Cassazione Penale, Ordinanza n. 03097/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per rapina e negato le attenuanti generiche, resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25/11/2024, contestando: 1) la dichiarazione di penale responsabilità per il delitto di rapina, sostenendo in sostanza l'insufficienza o l'erroneità della valutazione probatoria, ma senza introdurre una critica specifica diversa da quella già svolta in appello; 2) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo si limita a riprodurre pedissequamente le doglianze già dedotte in appello e disattese con motivazione puntuale, mentre il secondo motivo è non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e priva di evidenti illogicità.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Nel valutare le attenuanti generiche, il giudice di merito può richiamare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti tra quelli indicati dalla norma; la motivazione è insindacabile in cassazione se non contraddittoria e logicamente coerente.
art. 62-bis c.p.
La concessione o il diniego delle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le deduzioni già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito della prova quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e dettagliata sul coinvolgimento dell'imputato nei fatti contestati.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica; è sufficiente che il giudice richiami gli elementi ritenuti preponderanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sostituito da una diversa lettura delle circostanze prospettata dalla difesa in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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