Sentenza n. 1781/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - dei provvedimenti di CSEA di cui alle PEC del 14.10.2025, del 15.10.2025 e 3.11.2025, con cui viene comunicato alla ricorrente rispettivamente che, “ai sensi di quanto riportato alla lettera b) dell'Allegato A alla Deliberazione 285/2018/R/eel e ss.mm.ii, non avendo regolarizzato la contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, sarà esclusa dal meccanismo agevolativo per l'annualità di competenza 2023 al primo elenco utile”; e che “la dichiarazione 2023 è decaduta”, con ogni relativa conseguenza; e viene comunicato il rigetto da parte di CSEA dell'istanza di riesame di VERALLIA per l'annullamento in autotutela degli indicati atti della stessa CSEA; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi: - gli aggiornamenti degli elenchi CSEA per l'anno 2023, nelle more intervenuti il 18/11/2025, nella parte in cui inseriscono la ricorrente nella lista delle “Esclusioni”; - le PEC di CSEA del 26/06/2025 delle ore 10:33 e delle ore 10:34 e del 14/08/2025, ove considerati come atti presupposti di quanto disposto con i provvedimenti impugnati sopra richiamati; - le richiamate deliberazioni di ARERA n. 285/2018/R/eel e la successiva n. 479/2021/R/eel di modifica della precedente deliberazione in relazione alla lett. b) dell'Allegato A (recante “Modalità per la riscossione della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, secondo il livello di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x”), nella parte in cui stabilisce che “per ciascun anno, il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e dalle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell'impresa nell'elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce”; - nonché, occorrendo, la d5eliberazione 545/2023/R/eel di ARERA nella sezione 4 in cui, nel dettare “Orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità operative per l'applicazione a regime delle agevolazioni tariffarie alle imprese energivore a decorrere dal 1° gennaio 2024”, al punto 4.19 ha inteso “confermare che per ciascun anno il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo a una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e dalle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell'impresa nell'elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate cui si riferisce”; - oltre a ogni altro provvedimento, anche allo stato non conosciuto, relativo ai medesimi atti oggetto di gravame.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti CSEA di esclusione dal meccanismo agevolativo per l’anno 2023, dichiarazione di decadenza dalle agevolazioni e rigetto dell’istanza di riesame, nonché atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (ente regolatore e gestore agevolazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, iscritta dal 2013 nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, ha impugnato l’esclusione dalle agevolazioni per l’anno 2023 e la conseguente decadenza, sostenendo di avere regolarmente versato la contribuzione dovuta e contestando la rettifica d’ufficio derivante dagli accertamenti della Guardia di Finanza. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del Regolamento CSEA per il recupero crediti, della l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, lamentando l’omessa istruttoria, l’assenza di un adeguato accertamento del credito, la mancata intimazione di pagamento e l’omessa compensazione con un credito vantato verso CSEA. Con il secondo motivo ha sostenuto che le PEC del 26 giugno 2025, inviate in parte al precedente indirizzo PEC, fossero nulle o comunque inidonee quali atti di contestazione e intimazione, per genericità, difetto di motivazione e mancata indicazione del quantum e delle modalità di pagamento; ha inoltre invocato i principi di legalità, tipicità e tassatività delle sanzioni amministrative. Con il terzo motivo ha contestato la legittimità e proporzionalità della disciplina che prevede l’automatica decadenza dalle agevolazioni, la restituzione di quelle già fruite e la mancata iscrizione negli elenchi successivi, qualificando tali misure come sanzioni amministrative soggette alla l. 689/1981 e ai principi costituzionali ed eurounitari di proporzionalità.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse violazione del Regolamento CSEA, poiché l’accertamento della posizione contributiva era stato effettuato dalla Guardia di Finanza nell’ambito dei controlli previsti dalla deliberazione ARERA n. 177/2024/E/eel e recepito da CSEA con la PEC del 26 giugno 2025. Il processo verbale di constatazione indicava puntualmente il maggiore contributo dovuto, pari a € 779.786,66, quello già versato, pari a € 444.665,70, e la differenza non versata, pari a € 335.120,96; pertanto non sussisteva alcuna genericità dell’accertamento. La PEC del 26 giugno 2025 costituiva anche atto di intimazione, poiché indicava le rate dovute, la scadenza dell’11 agosto 2025 e le modalità di pagamento mediante accesso al portale CSEA. La mancata disponibilità successiva degli avvisi analogici dipendeva dal mancato download entro il termine assegnato. È stata esclusa anche la possibilità di compensare il debito con il credito vantato dalla società verso CSEA, poiché gli importi recuperati erano destinati al conto tariffario per i nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate e, quindi, non erano omogenei rispetto al credito restituito dalla CSEA. Il TAR ha inoltre ritenuto valide le PEC inviate al precedente indirizzo, rilevando che la casella era operativa, che risultavano i rapporti di avvenuta consegna e che la società aveva comunque prodotto le comunicazioni nella successiva istanza di autotutela. La decadenza è stata qualificata come effetto automatico previsto dalla disciplina regolatoria, maturato per il mancato pagamento entro 60 giorni dalla contestazione del 14 agosto 2025; la comunicazione del 15 ottobre 2025 aveva natura meramente ricognitiva. Il giudice ha escluso che la decadenza costituisse una sanzione amministrativa: essa prescinde dall’elemento soggettivo e incide al massimo sull’utilità precedentemente attribuita. La misura è stata ritenuta proporzionata, anche perché il termine di 60 giorni costituisce un termine di grazia per la regolarizzazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 di spese di lite in favore di CSEA; spese compensate nei confronti di ARERA.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, D.M. 21 dicembre 2017
Attribuisce all’Autorità il compito di disciplinare tempi e modalità di accesso alle agevolazioni e costituisce il fondamento della disciplina regolatoria sui versamenti e sulla regolarizzazione.
art. 6, comma 4, lett. a), D.M. 21 dicembre 2017
Costituisce la base dei controlli sui dati dichiarati dalle imprese energivore.
Allegato A, lett. b), deliberazione ARERA n. 285/2018/R/eel
Per ciascun anno il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell'impresa nell'elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce
Prevede l’effetto automatico della decadenza in caso di mancata regolarizzazione entro 60 giorni dalla contestazione.
art. 8, comma 5, deliberazione ARERA n. 921/2017/R/eel
Contiene una previsione analoga in materia di mancato versamento e decadenza dalle agevolazioni.
deliberazione ARERA n. 479/2021/R/eel
Modifica la disciplina regolatoria rilevante per il mantenimento delle agevolazioni e per la decadenza.
deliberazione ARERA n. 545/2023/R/eel, punto 4.20
Tutti gli importi recuperati dovranno essere destinati al “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate” presso CSEA, alimentato dalla componente tariffaria ASOS
Esclude la compensabilità del credito di CSEA con il diverso credito vantato dall’impresa, in ragione della destinazione vincolata degli importi recuperati.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è richiamato quale fondamento dell’esigenza di rispettare termini e modalità di gestione delle agevolazioni.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito di documenti, memorie e repliche in prossimità dell’udienza di merito.
Adunanza Plenaria n. 18/2020
a) della non rilevanza, ai fini dell'integrazione dei presupposti, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa; b) del limite dell'effetto ablatorio prodotto, al massimo coincidente con l'utilità innanzi concessa attraverso il pregresso provvedimento ampliativo sul quale la decadenza viene ad incidere
La decadenza pubblicistica si distingue dalla sanzione amministrativa perché prescinde da dolo o colpa e incide al massimo sull’utilità già concessa.
Massime di principio
- La decadenza dalle agevolazioni pubbliche prevista direttamente dalla disciplina regolatoria si produce automaticamente per il mancato adempimento entro il termine perentorio assegnato; il successivo provvedimento amministrativo può avere natura meramente ricognitiva dell’effetto già maturato.
- La decadenza pubblicistica non costituisce una sanzione amministrativa quando prescinde dall’elemento soggettivo e limita l’effetto ablatorio all’utilità precedentemente concessa; non trovano quindi applicazione, in quanto tali, i principi propri della l. 689/1981 sulle sanzioni amministrative.
- La contestazione dell’amministrazione è idonea a fungere anche da intimazione di pagamento quando individua il debito, le scadenze e le modalità di versamento, anche mediante rinvio alle procedure operative del portale dell’ente.
- La ricezione di una comunicazione amministrativa presso un indirizzo PEC precedentemente utilizzato non è invalidata dal successivo cambio di denominazione o di indirizzo, se la casella era operativa, risultano la consegna del messaggio e la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario.
- La compensazione tra crediti reciproci non è ammessa quando il credito dell’amministrazione è soggetto a una specifica destinazione vincolata e, pertanto, non è omogeneo rispetto al credito vantato dal privato.
- La previsione di un termine ulteriore per la regolarizzazione, successivo alla scadenza originaria, costituisce un elemento di proporzionalità della disciplina decadenziale e consente di ritenere ragionevole l’esclusione dalle agevolazioni in caso di mancato pagamento anche entro tale termine di grazia.
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