Sentenza n. 415/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS- del 26 settembre 2024, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cittadina straniera ha impugnato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dal Questore di Caltanissetta, deducendo in appello, mediante riproposizione dei motivi già respinti dal TAR: violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per mancata comunicazione di un nuovo preavviso di rigetto dopo la produzione di documenti e osservazioni; violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per avere l’Amministrazione fondato il diniego su risultanze delle banche dati INPS e Agenzia delle Entrate senza ulteriori riscontri fattuali e senza accertare adeguatamente la non veridicità del rapporto di lavoro; violazione degli artt. 13, comma 2-bis, e 19 del d.lgs. n. 286/1998, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell’art. 8 CEDU e mancata valutazione della situazione familiare, della specificità del caso concreto e dei presupposti della coesione familiare. L’appellante sosteneva inoltre la rilevanza della documentazione prodotta, comprendente una Certificazione Unica e buste paga relative al secondo semestre 2023.
La decisione
Il CGARS ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non imponga un nuovo preavviso di rigetto quando l’interessato abbia presentato osservazioni al primo preavviso: l’Amministrazione deve esaminare tali osservazioni e motivare nel provvedimento finale il loro eventuale mancato accoglimento, indicando soltanto gli eventuali ulteriori motivi ostativi conseguenti alle osservazioni. Nel caso concreto, il diniego aveva dato conto delle osservazioni e le aveva disattese, rilevando che la Certificazione Unica 2023 non risultava nei dati dell’Agenzia delle Entrate, che la posizione contributiva e le buste paga risultavano ferme a maggio 2023 e che le buste paga del secondo semestre 2023 erano state stampate successivamente alla trasmissione delle memorie difensive e non risultavano nelle banche dati INPS. Quanto al secondo e terzo motivo, il Collegio ha ritenuto adeguati gli accertamenti amministrativi e non smentite le risultanze delle banche dati, valorizzando anche il fatto che l’asserito datore di lavoro, padre dell’appellante, aveva richiesto per il 2022 l’assegno unico per tre figli, tra cui la stessa interessata. L’accertata non veridicità della documentazione lavorativa legittimava il diniego del rinnovo. Quanto al quarto e quinto motivo, il Collegio ha ritenuto adeguata la valutazione della situazione personale e familiare. La produzione di documenti contraffatti o di false attestazioni legittima il diniego del permesso indipendentemente dalla presenza di legami familiari; inoltre, la coesione familiare non poteva essere riconosciuta poiché non era stato indicato un familiare titolare di un permesso di soggiorno idoneo allo scopo. Le spese del grado sono state compensate per la specificità della controversia e la limitata attività difensiva dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
La presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto non impone l’invio di un nuovo preavviso; l’Amministrazione deve esaminare le osservazioni e motivare nel provvedimento finale il loro mancato accoglimento, indicando eventualmente i soli ulteriori motivi ostativi che ne siano conseguenza.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La non veridicità della documentazione relativa al rapporto di lavoro può giustificare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
La valutazione dei legami familiari non impedisce il diniego del permesso quando la documentazione prodotta risulti non veritiera e non ricorrano i presupposti della coesione familiare.
art. 19 d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata in relazione alla situazione personale e familiare della richiedente, ma non è stata ritenuta ostativa al diniego.
art. 8 CEDU
La tutela della vita familiare non impedisce il diniego del permesso fondato sulla non veridicità della documentazione e sull’assenza dei presupposti per la coesione familiare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, quale base per la tutela dei diritti e della dignità mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il destinatario di un preavviso di rigetto presenta osservazioni, l’Amministrazione non è tenuta a comunicare un nuovo preavviso prima dell’adozione del provvedimento finale; deve invece esaminare le osservazioni e motivare il loro eventuale mancato accoglimento nel diniego, indicando soltanto gli ulteriori motivi ostativi che siano conseguenza delle osservazioni.
- Le risultanze delle banche dati istituzionali, quando puntualmente indicate nel provvedimento e non specificamente smentite dall’interessato né in sede procedimentale né in giudizio, possono fondare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno senza necessità di ulteriori riscontri fattuali.
- La documentazione non veritiera relativa al rapporto di lavoro, ove accertata dall’Amministrazione, legittima il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno anche in presenza di legami familiari.
- La valutazione della situazione personale e familiare dello straniero è adeguatamente motivata quando il provvedimento indica le circostanze concrete relative al rapporto di lavoro, ai rapporti tra l’interessato e il datore di lavoro e al comportamento dei soggetti coinvolti, traendone ragionevolmente l’assenza dei presupposti per la coesione familiare.
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