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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17358/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per truffa aggravata continuata e contestuale controversia su reimpiego e autoriciclaggio. Il ricorrente ha dedotto plurime censure: utilizzabilità delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese da persone che avrebbero dovuto essere indagate (artt. 63, 266, 270, 271, 191 c.p.p.), vizio di motivazione e travisamento probatorio sull'esistenza di artifici e raggiri nella costituzione del Fondo SRRE e nell'emissione delle obbligazioni TRE, errata applicazione di norme extra-penali (Regolamenti Consob, Banca d'Italia, d.m. MEF, d.l. n.78/2010), mancanza di nesso causale tra l'attività dell'imputato e le scelte di investimento, assenza di danno effettivo e di ingiusto profitto, confusione tra truffa e gestione infedele, e censura sulle aggravanti riconosciute. In appello e in cassazione è stato inoltre dedotto che alcuni reati si sono prescritti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il sesto motivo relativo alla mancanza di adeguata motivazione sul punto essenziale del danno e dell'ingiusto profitto per i 117 clienti investiti nelle obbligazioni TRE: i giudici di merito avevano indicato rischi (liquidità, emittente, estensione scadenza) ma non avevano dimostrato una reale deminutio patrimoniale per quei clienti. Alla luce di ciò la Corte ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato continuato di truffa aggravata e ha annullato la sentenza di appello con rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. La Corte ha altresì trattato questioni sull'utilizzabilità delle intercettazioni ritenendo che, se l'autorizzazione era correttamente motivata all'epoca, il successivo mutamento della qualificazione giuridica non determina automaticamente inutilizzabilità; ha infine richiamato i limiti della revisione in sede di legittimità rispetto alla valutazione di merito e le conseguenze civili del proscioglimento per prescrizione, prevedendo il rinvio per il relativo accertamento civile secondo il criterio della probabilità prevalente.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Contestato dall'imputato per l'utilizzo di dichiarazioni rese da persone ascoltate come informate sui fatti; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non fondata senza adeguata allegazione.

  • artt. 191, 266, 270, 271 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai divieti probatori e all'utilizzabilità delle intercettazioni. La Corte conferma che le intercettazioni autorizzate per un reato possono restare utilizzabili se l'autorizzazione era corretta 'ora per allora'; l'inutilizzabilità scatta solo se il presupposto per autorizzare mancava già al momento del decreto.

  • art. 81, 110, 640 cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate in relazione al reato di truffa e al concorso di persone. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo il quale la truffa richiede una deminutio patrimonii effettiva e un ingiusto profitto, non il mero rischio.

  • art. 32 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

    Richiamato dalla difesa per contestare la lettura fatta dai giudici di merito sulla pluralità di soggetti apportanti; la Corte non ha accolto la censura nei termini prospettati dal ricorrente.

  • Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio 2013

    Usato dai giudici di merito nelle valutazioni ispettive sulla correttezza delle valutazioni immobiliari e sulla condotta della SGR; la Corte di Cassazione ha ritenuto tali risultanze rilevanti per la motivazione di merito.

  • art. 17 d.m. MEF 24 maggio 1999, n. 228

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la disciplina precedente giustificava alcune scelte; i giudici di merito e la Cassazione hanno trattato la questione ma non l'hanno ritenuta risolutiva ai fini penali.

  • Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007

    Centrale nel contraddittorio sulla profilazione della clientela e sugli obblighi informativi; la Corte ha osservato che la normativa andava applicata secondo la disciplina vigente al tempo e che l'assenza di adeguata motivazione sui danni rendeva incerta la qualificazione penale.

  • art. 1 d.m. MEF 5 marzo 2015 n. 30

    Riferito in relazione ai requisiti per investitori qualificati; discussa nel contesto della correttezza delle dichiarazioni rese dagli investitori e degli obblighi della SGR.

  • art. 22 TUF e art. 167 TUF

    Richiamati a sostegno delle censure sul regime di conflitto di interessi e sugli obblighi informativi degli intermediari; la Corte ha sottolineato che violazioni regolamentari non si traducono automaticamente in truffa senza prova del danno.

  • art. 83, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

    Richiamato per calcolare la sospensione dei termini di prescrizione legata all'emergenza pandemica; la Corte ha considerato tale sospensione nel determinare il dies a quo della prescrizione.

  • art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Citato in relazione all'uso delle prove del processo penale nel successivo giudizio civile per le domande risarcitorie; la Corte ha richiamato la possibilità per il giudice civile di utilizzare il materiale probatorio penale.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina dell'estinzione del reato per prescrizione e alle conseguenze civili; la Corte ha evidenziato i limiti al giudice penale quando il reato è estinto.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma applicata per il rinvio della causa al giudice civile dopo l'annullamento per prescrizione; la sentenza di cassazione ha disposto il rinvio per la prosecuzione degli aspetti civili.

Massime di principio

  • Per il reato di truffa è necessario dimostrare una concreta deminutio patrimonii e l'ingiusto profitto: il mero 'rischio' o la presenza di irregolarita' regolamentari non sono di per sé sufficienti a integrare la truffa.
  • Le intercettazioni autorizzate per un titolo di reato restano utilizzabili se, al momento dell'autorizzazione, la richiesta corrispondeva alle risultanze investigative; l'inutilizzabilita' opera solo se il presupposto era manifestamente assente allora.
  • La mera funzione dirigenziale o la predisposizione di strumenti finanziari non costituiscono automaticamente apporto causale all'investimento degli operatori o dei clienti: occorre prova di un'effettiva attivita' di induzione o di decisioni prese dall'agente che abbiano determinato la perdita.
  • In tema di responsabilita' per operazioni finanziarie, la violazione di norme amministrative o regolamentari (Consob, Banca d'Italia, TUF) deve essere valutata congiuntamente alla prova del danno e dell'intento ingannatorio per configurare il reato penale, altrimenti la fattispecie competente puo' essere quella di gestione infedele o il profilo civilistico.
  • Se il reato penale si estingue per prescrizione e sono costituite parti civili, il giudice civile competente al rinvio utilizza le prove del processo penale ma valuta secondo il criterio della probabilita' prevalente (piu' probabile che non) per accertare l'illecito civile e il risarcimento.
  • Nel calcolo della prescrizione e per individuare il dies a quo occorre identificare il momento della consumazione del danno (deminutio patrimonii) e considerare eventuali sospensioni dei termini, come quelle legate all'emergenza pandemica.

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