Sentenza del 20/01/2015 n. 359 - Comm. Trib. Prov. Milano
CONTROLLO AUTOMATIZZATO - Controllo meramente cartolare - Motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta, poiché, nell'ambito del controllo automatizzato, non sono richieste valutazioni giuridiche o accertamenti istruttori complessi. La motivazione dell'atto è ritenuta sufficiente quando indica i dati e gli elementi della liquidazione risultanti dalla dichiarazione della contribuente e consente di comprendere la pretesa tributaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha contestato la validità o la sufficienza della motivazione dell'atto emesso a seguito di controllo automatizzato, presumibilmente sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto fornire una motivazione più ampia o analitica. Il principio richiamato riguarda i controlli automatizzati previsti dagli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, caratterizzati da una verifica meramente cartolare dei dati risultanti dalla dichiarazione.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi. Il controllo può fondarsi sui dati dichiarati e non richiede, di regola, interpretazioni giuridiche o attività istruttorie complesse.
Art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972
Disciplina la liquidazione automatizzata dell'IVA sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dagli elementi disponibili all'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato, l'Amministrazione può limitarsi a verificare aritmeticamente e documentalmente i dati indicati nella dichiarazione, senza svolgere un accertamento sostanziale o interpretazioni giuridiche complesse.
- La motivazione dell'atto è generalmente sufficiente se indica le voci dichiarative, i dati utilizzati e gli elementi dai quali deriva la maggiore imposta, il minor credito o il diverso risultato della liquidazione.
- La mancata esposizione di una motivazione ampia non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, purché il contribuente possa comprendere con chiarezza la pretesa e predisporre la propria difesa.
- Se invece l'Amministrazione deve valutare fatti controversi, applicare norme in modo interpretativo o svolgere una vera attività di accertamento, il controllo automatizzato potrebbe non essere lo strumento adeguato e potrebbe essere necessaria una motivazione più dettagliata.
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