Sentenza n. 48/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 214 del 17 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che riconosceva il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato il 17 ottobre 2024, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre al pagamento delle annualità non corrisposte e degli interessi. Nonostante la notifica del titolo giudiziale all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione alla decisione. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Collegio ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, co. 4, lett. e)
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, successivo alla notifica del titolo, consente la proposizione del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- La mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, giustifica l’accoglimento del ricorso per ottemperanza e l’ordine all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l’esercizio dei relativi poteri all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato può giustificare, su richiesta dell’interessato, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.
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