Cassazione Penale, Sentenza n. 33431/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 31/03/2022. GERACI deduceva quattro motivi: (1) che l'occupazione del demanio non era arbitraria perché, dopo la determina di decadenza dell'Assessorato (16/06/2014) e la sospensiva del TAR, avea l'obbligo di custodire e riconsegnare l'area ai sensi dell'art.34 DPR 328/1952 e dell'art.1177 c.c.; (2) che la quarta variante e il permesso di costruire del 12/12/2014 erano validi poiché la società era nella piena disponibilità dell'area e il ricorso amministrativo era pendente; (3) che la condizione per la sospensione condizionale (demolizione entro 90 giorni) era impossibile per la situazione amministrativa e per l'acquisizione delle opere al demanio; (4) che il reato edilizio (capo g) si era prescritto. CONSAGRA deduceva la mancanza di motivazione sulla sussistenza del dolo per l'occupazione demaniale e una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati, oltre a far valere la sospensiva ottenuta al TAR.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di CONSAGRA e inammissibili, quanto al reato di cui all'art.1161 cod. nav., i restanti motivi del ricorso GERACI. Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso di GERACI sul quarto motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza quanto al capo g) (reato edilizio) perché estinto per prescrizione, con conseguente revoca dell'ordine demolitorio. Sui motivi relativi all'occupazione del demanio (capo d / art.1161 cod. nav.) ha confermato la decisione di merito ritenendo fondata la qualificazione dell'occupazione come arbitraria, e ha quindi dichiarato inammissibili i relativi motivi di GERACI.
Norme richiamate
art. 1161 codice della navigazione
Norma che sanziona l'occupazione arbitraria di spazio del demanio marittimo; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato quanto meno dalla perdita di efficacia della concessione (11/09/2014) e ha confermato la condanna per tale capo, dichiarando inammissibili i motivi sul punto
DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), art. 11
Richiamato nella vicenda relativa al titolo edilizio e alla legittimita della variante: la Corte ha ritenuto che il titolo abilitativo (IV variante) fosse illegittimo alla luce della decadenza della concessione demaniale e che ciò non escluda la responsabilità penale dell'esecutore
DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), art. 31, comma 9
Norma collegata all'ordine di demolizione: la Corte ha annullato l'ordine demolitorio quando il reato edilizio è risultato estinto per prescrizione
DPR n. 328/1952, art. 34
Regolamento sull'esecuzione del codice della navigazione concernente la riconsegna delle aree demaniali; la difesa sosteneva che fino alla formale riconsegna l'obbligo di custodia legittimasse la permanenza, ma la Corte non ha ritenuto questa circostanza idonea a giustificare la prosecuzione dell'occupazione oltre la decadenza
Codice della navigazione, art. 54
Norma connessa alle ingiunzioni di sgombero; la Corte ha ritenuto irrilevante l'assenza di un provvedimento di sgombero formale per escludere la responsabilità penale dell'occupante dopo la decadenza
Codice civile, art. 1177
Obbligo di custodia fino alla consegna; richiamato dalla difesa come elemento che avrebbe dovuto esonerare dall'accusa di occupazione arbitraria, ma la Corte ha ritenuto che l'inerzia dell'amministrazione non legittimi la prosecuzione di opere e gestione
Codice penale, art. 51
Causa di giustificazione (adempimento di un dovere): invocata dalla difesa di Geraci per giustificare la permanenza, è stata ritenuta non applicabile perché mancava un diritto o un ordine legittimo che giustificasse la condotta
Codice penale, art. 131-bis
Fatto di particolare tenuità: richiamato con riferimento alla posizione di CONSAGRA (assolto in primo grado come soggetto non punibile), ma il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile per le ragioni esposte
Cod. proc. pen., art. 129
Rilevante nella doglianza sulla prescrizione: la Corte ha accertato la maturazione della prescrizione per il reato edilizio (capo g) al 10/01/2022, tenendo conto delle sospensioni processuali, e ha annullato senza rinvio per estinzione
Cod. proc. pen., art. 530
Norma citata nelle doglianze sulla motivazione e sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che le questioni fossero già adeguatamente trattate e che i motivi riproposti fossero generici o inammissibili
D.L. n. 104/2020, art. 100 comma 7
Richiamato dalla giurisprudenza amministrativa citata: condizione di titolarità della concessione per accedere a talune procedure di definizione agevolata; utile a confermare che la società non era più concessionaria dalla data della determina di decadenza
Massime di principio
- La perdita di efficacia della concessione demaniale (decadenza) rende arbitraria la prosecuzione dell'occupazione a far data dall'efficacia della decadenza o dalla perdita della sospensiva; la mera inerzia dell'amministrazione non legittima la permanenza.
- La responsabilità penale per opere edilizie realizzate in assenza di titolo sussiste anche se il titolo è stato rilasciato e poi qualificato illegittimo, quando l'agente era consapevole della perdita del titolo o della decadenza della concessione.
- L'invocazione di scriminanti (adempimento di un dovere, obbligo di custodia, assenza di ingiunzione formale) richiede un fondamento normativo o un ordine legittimo: l'esistenza di una procedura amministrativa incombente non equivale automaticamente a giustificazione penale della prosecuzione dell'occupazione.
- Le condizioni per la sospensione condizionale della pena (es. demolizione entro termine) restano operanti ma vengono meno se il reato è estinto per prescrizione; in tal caso decadono anche gli obblighi demolitori collegati alla condizionale.
- In sede di Cassazione i motivi che ripropongono valutazioni di fatto già esaminate dalla Corte d'appello senza elementi nuovi sono spesso dichiarati inammissibili per aspecificità: bisogna contestare la motivazione di merito con censure di diritto precise e nuove prove o argomentazioni critiche.
- Il calcolo della prescrizione deve considerare tutte le sospensioni intervenute nel corso del procedimento; un accertamento accurato dei termini può annullare provvedimenti demolitori o condanne con effetto immediato quando il reato è estinto.
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