Sentenza n. 13390/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana, preceduto da preavviso di rigetto, deducendo eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza e illogicità, nonché violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 l. n. 241/1990. Il Ministero aveva fondato il diniego sulla pendenza di un procedimento penale e sulla sottoposizione del ricorrente agli arresti domiciliari nel 2008 per falsità in scrittura privata, furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere, oltre che sulla violazione delle prescrizioni della misura cautelare. Il ricorrente ha contestato la valutazione amministrativa sostenendo di non aver riportato condanne, come risultante dal casellario giudiziale, e ha valorizzato la risalenza dei fatti, i legami familiari, l'attività lavorativa, la disponibilità reddituale e il radicamento in Italia dal 1993. Il Ministero ha depositato documentazione relativa alla vicenda penale e alla violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza italiana costituisca un provvedimento altamente discrezionale, sindacabile soltanto per vizi di legittimità quali l'evidente travisamento dei fatti o l'illogicità manifesta, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione. La valutazione negativa è stata ritenuta non irragionevole né incompleta, poiché fondata su una vicenda penale riguardante più reati, sull'applicazione degli arresti domiciliari e sulla violazione delle relative prescrizioni. Il giudice ha precisato che le risultanze penali possono essere apprezzate negativamente in sede amministrativa anche in assenza di condanna, perché rilevano non per l'irrogazione di una sanzione, ma per la prognosi sull'affidabilità del richiedente, sulla sua assimilazione dei valori fondamentali e sulla futura integrazione nella comunità nazionale. La risalenza dei fatti, il radicamento territoriale, la situazione familiare e l'inserimento lavorativo non sono stati ritenuti sufficienti a superare il giudizio ministeriale, trattandosi di elementi ordinari o comunque non dimostrativi di speciali meriti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico e dell'affidabilità del richiedente, anche in chiave prognostica rispetto alla sua stabile integrazione nella comunità nazionale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il diniego è stato preceduto dal preavviso di rigetto; il testo non attribuisce alla norma ulteriori effetti decisivi sulla controversia.
art. 3 l. n. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato dedotto dal ricorrente, ma il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, fondata sulla vicenda penale e sulla prognosi negativa di affidabilità.
art. 485 c.p.
La contestazione del reato di falsità in scrittura privata è stata considerata quale elemento della vicenda penale valutabile in sede amministrativa.
artt. 624-625 c.p.
La contestazione del furto aggravato è stata considerata quale elemento della vicenda penale valutabile ai fini della prognosi sull'affidabilità del richiedente.
art. 4 l. n. 110/1975
La contestazione del porto di armi od oggetti atti ad offendere è stata considerata quale elemento della vicenda penale rilevante nella valutazione amministrativa.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non costituisce il fondamento sostanziale della decisione.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e il suo sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica di vizi di legittimità, quali evidente travisamento dei fatti e illogicità manifesta, senza sostituzione del giudice alle valutazioni dell'amministrazione.
- Ai fini del diniego di cittadinanza, le risultanze di procedimenti penali possono essere valutate negativamente anche in assenza di una condanna definitiva, poiché sono utilizzate per formulare una prognosi sull'affidabilità del richiedente, sulla sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento e sulla futura integrazione nella comunità nazionale, non per applicare una sanzione penale.
- La risalenza dei fatti, il radicamento territoriale, i legami familiari e l'inserimento lavorativo del richiedente non impongono il rilascio della cittadinanza quando l'amministrazione abbia motivatamente ritenuto prevalenti elementi idonei a porre in dubbio l'affidabilità e la piena adesione ai valori costituzionali.
- Nella valutazione della cittadinanza per naturalizzazione, l'amministrazione può adottare un criterio di particolare cautela, giustificato dalla stabilità degli effetti dell'attribuzione dello status e dall'incidenza della cittadinanza sull'interesse nazionale e sulla collettività.
- Il diniego di cittadinanza fondato su una valutazione negativa di affidabilità non è illegittimo per il solo decorso del tempo, ferma la possibilità per l'interessato di reiterare l'istanza qualora mutino le condizioni oggettive poste a fondamento del precedente rigetto.
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