Ordinanza n. 2292/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro la non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a esame)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio relativa al giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2025. In particolare, ha contestato il giudizio negativo espresso dalla sottocommissione istituita presso la Corte d'Appello di Milano sulla prova scritta di diritto amministrativo. Tra le censure erano comprese quelle relative alla sufficienza del solo voto numerico e quelle concernenti l'irragionevolezza della valutazione dell'elaborato nel suo complesso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai soli fini cautelari e nei limiti indicati in motivazione. Ha respinto la censura relativa all'attribuzione del solo voto numerico, ritenendola non condivisibile alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato. Ha invece ritenuto non prima facie irrilevanti i profili di irragionevole valutazione della prova, considerata nel complesso del suo contenuto, e ha ravvisato anche sotto il profilo del danno i presupposti per una misura cautelare. Ha disposto il riesame dell'elaborato da parte di una commissione operante presso una diversa Corte d'Appello, individuata nella Corte d'Appello di Napoli. Il Ministero della Giustizia dovrà trasmettere l'elaborato in forma rigidamente anonima, senza riferimenti all'ordinanza, insieme ad altri nove elaborati analogamente anonimi; la rivalutazione dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla trasmissione, che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nell'esame di abilitazione forense, la contestazione della sufficienza del solo voto numerico non è, di per sé, fondata quando la giurisprudenza ritiene tale modalità di valutazione adeguata.
- In sede cautelare, la censura relativa all'irragionevole valutazione complessiva di un elaborato può integrare il fumus boni iuris quando i profili dedotti non risultino prima facie irrilevanti.
- Quando emergano dubbi non manifestamente infondati sulla valutazione di una prova scritta e sussista anche il profilo del danno, il giudice amministrativo può disporre, in sede cautelare, il riesame dell'elaborato da parte di una commissione operante presso una diversa Corte d'Appello.
- Il riesame cautelare di una prova deve essere organizzato in condizioni idonee a preservare l'anonimato dell'elaborato e l'imparzialità della nuova valutazione, anche mediante la trasmissione congiunta di ulteriori elaborati anonimi e senza riferimenti al provvedimento giudiziario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 331/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →