Sentenza n. 377/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del diniego definitivo disposto dalla Città di Gallipoli - Settore 3: Sviluppo del Territorio, Lavori pubblici e Ambiente – Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni ambientali e Parco del 15.10.2024, avente per oggetto “Pratica Edilizia n. -OMISSIS- del 12.03.2024 – Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica per l’intervento di ristrutturazione e ampliamento, ai sensi della L.R. n. 39/2012 per il superamento delle barriere architettoniche, in -OMISSIS- snc (Fg -OMISSIS-) n zona omogenea E.2 – Zone agricole con prevalenti colture arboree dello strumento urbanistico vigente”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso e in particolare del parere della Commissione Locale per il Paesaggio espresso in data 04/04/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di autorizzazione paesaggistica per un intervento di ristrutturazione e ampliamento di un immobile sito in area agricola soggetta a vincolo paesaggistico, nonché parere della Commissione Locale per il Paesaggio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni paesaggistiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica deducendo eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, carenza e gravità del difetto di motivazione, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, nonché violazione degli artt. 97 Cost., 3 l. 241/1990 e 4 l. 13/1989. Ha sostenuto che l’intervento, finalizzato anche a soddisfare esigenze derivanti da una grave disabilità motoria, fosse compatibile con l’art. 63 delle NTA del PPTR e rientrasse nel limite di incremento volumetrico del 20% previsto per la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti. Ha inoltre contestato che il Comune non avesse considerato la finalità di abbattimento delle barriere architettoniche e la complessiva riqualificazione paesaggistica dell’area, lamentando l’omessa motivazione rafforzata richiesta dall’art. 4, comma 5, l. 13/1989. Il Comune ha eccepito anche la tardività della memoria depositata dal ricorrente l’11 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha anzitutto dichiarato tardiva e processualmente inutilizzabile la memoria del ricorrente depositata l’11 gennaio 2026. Poiché l’udienza era fissata all’11 febbraio 2026, il termine a ritroso di trenta giorni liberi per il deposito delle memorie scadeva il 10 gennaio 2026; l’11 gennaio era domenica e, ai sensi dell’art. 52, comma 4, c.p.a., la scadenza doveva essere anticipata al giorno antecedente non festivo. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha escluso l’applicabilità dell’art. 4 l. 13/1989, ritenendo che la disposizione riguardi esclusivamente interventi direttamente e strettamente funzionali alla rimozione delle barriere architettoniche. Il progetto esaminato prevedeva invece il completo rifacimento dell’immobile e del giardino, oltre a opere ulteriori quali piscina, portico, deposito con spogliatoio e ampliamento della rampa dell’autorimessa, non direttamente necessarie all’eliminazione di ostacoli all’accessibilità. La presenza di alcune opere di abbattimento delle barriere non è stata ritenuta sufficiente ad attrarre l’intero intervento nell’ambito applicativo della norma e nel relativo regime motivazionale rafforzato. Il diniego è stato poi ritenuto legittimo e adeguatamente motivato alla luce dell’art. 63 delle NTA del PPTR. Sebbene tale disposizione consenta la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti con incremento massimo del 20% della volumetria, essa richiede anche l’incremento della superficie permeabile e vieta la trasformazione o rimozione della vegetazione arborea o arbustiva. Il progetto comportava invece un notevole aumento delle superfici pavimentate e impermeabili, la creazione di nuovi elementi artificiali in aree libere e la rimozione di parte della vegetazione esistente, risultando incompatibile con le prescrizioni paesaggistiche. Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
Costituisce la base normativa dell’autorizzazione paesaggistica richiesta per l’intervento, nel quadro del procedimento conclusosi con il diniego comunale.
art. 63 NTA del PPTR
Il comma 3, lett. b1, consente la trasformazione dei manufatti legittimamente esistenti, con aumento massimo di volumetria del 20%, purché gli interventi "assicurino l’incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell’area boscata"; il comma 2, lett. a1, vieta gli interventi che comportano la "trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva".
Il limite volumetrico del 20% non rende di per sé ammissibile l’intervento: devono essere rispettate anche le prescrizioni relative alla permeabilità delle superfici, alla rimozione degli elementi artificiali incompatibili e alla conservazione della vegetazione arborea o arbustiva.
art. 4 l. 13/1989
Il diniego dell’autorizzazione paesaggistica deve contenere "la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato".
L’onere di motivazione rafforzata opera solo per gli interventi riconducibili all’art. 2 l. 13/1989, ossia per innovazioni direttamente finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche. Non si applica a un intervento complessivo di rifacimento e ampliamento dell’immobile e dell’area circostante che includa solo alcune opere funzionali all’accessibilità.
art. 2 l. 13/1989
La disposizione riguarda le "innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche" e la realizzazione di percorsi attrezzati e dispositivi per favorire la mobilità dei ciechi.
Delimita l’ambito oggettivo degli interventi cui si applica il regime speciale dell’art. 4 l. 13/1989; le opere ulteriori, volte a rendere l’immobile più utile o confortevole o a consentire attività terapeutiche, non vi rientrano automaticamente.
art. 73, comma 1, c.p.a.
termine a ritroso di trenta giorni liberi per il deposito di memorie
Il termine per il deposito delle memorie in vista dell’udienza pubblica deve essere rispettato a pena di inutilizzabilità processuale della memoria tardiva.
art. 52, comma 4, c.p.a.
Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo
La norma ha determinato l’anticipazione al 10 gennaio 2026 della scadenza cadente, nel computo a ritroso, domenica 11 gennaio 2026.
Massime di principio
- L’art. 4 l. 13/1989, compreso l’obbligo di motivazione rafforzata del diniego paesaggistico, si applica esclusivamente agli interventi direttamente e strettamente funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche individuati dall’art. 2 della medesima legge; la presenza, all’interno di un progetto più ampio, di alcune opere accessibili o funzionali alla disabilità non estende tale regime all’intero intervento.
- Un intervento complessivo di rifacimento e ampliamento di un edificio e delle aree circostanti non può essere qualificato come mera opera di abbattimento delle barriere architettoniche quando comprende opere ulteriori, non necessarie alla rimozione di ostacoli all’accessibilità, dirette a migliorare l’utilità, il comfort o la fruibilità terapeutica dell’immobile.
- Nelle aree soggette alle prescrizioni dell’art. 63 delle NTA del PPTR, l’incremento volumetrico massimo consentito per la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti non è sufficiente, da solo, a legittimare l’intervento: devono essere rispettati anche gli obblighi di incremento della superficie permeabile e di rimozione degli elementi artificiali incompatibili, nonché il divieto di trasformazione o rimozione della vegetazione arborea o arbustiva.
- È adeguatamente motivato il diniego di autorizzazione paesaggistica che individui concretamente la contrarietà dell’intervento alle prescrizioni paesaggistiche applicabili, indicando l’aumento delle superfici impermeabili, la creazione di nuovi elementi artificiali e la rimozione della vegetazione come ragioni ostative alla realizzazione del progetto.
- Nel computo a ritroso del termine di trenta giorni liberi per il deposito delle memorie previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a., se la scadenza cade in un giorno festivo essa deve essere anticipata al giorno antecedente non festivo ai sensi dell’art. 52, comma 4, c.p.a.; la memoria depositata oltre tale termine è processualmente inutilizzabile.
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