Sentenza n. 40/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento A) del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, n. -OMISSIS-, notificato in data 3.01.2022 con il quale è stata disposta, a carico del ricorrente, Assistente Capo del Corpo di Polizia penitenziaria la sanzione disciplinare della destituzione ex art. 6 D.Lgs. n. 449/1992 con decorrenza dalla notifica del Decreto stesso; B) della deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia penitenziaria del 16.12.2021 relativo al procedimento disciplinare n. -OMISSIS-; C) dell'atto di contestazione degli addebiti Prot. n. -OMISSIS- del 3 maggio 2021 a firma del Funzionario Istruttore del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; D) della relazione di inchiesta disciplinare affidata al Funzionario Istruttore del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 28.05.2021; E) del verbale di trattazione orale del 22.11.2021 del Consiglio Centrale di Disciplina Corpo di Polizia Penitenziaria – Ministero della Giustizia - relativo al procedimento disciplinare n. -OMISSIS-; F) nonché di tutti gli altri atti del procedimento disciplinare conclusosi con il decreto di destituzione e di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di destituzione dal servizio, unitamente agli atti del procedimento disciplinare presupposto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la destituzione disposta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 449/1992, nonché gli atti presupposti del procedimento disciplinare, chiedendone in via principale l'annullamento e il pagamento delle retribuzioni arretrate e, in subordine, la sostituzione della destituzione con la sospensione dal servizio. La sanzione traeva origine da una condanna penale irrevocabile alla pena di un anno e due mesi di reclusione e 400 euro di multa per furto continuato in abitazione, aggravato dal rilevante danno patrimoniale e dall'abuso di relazioni domestiche, relativo all'impossessamento reiterato di oggetti di valore e denaro per circa 30.000 euro da un'abitazione le cui chiavi erano nella disponibilità dell'interessato. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, la violazione del giusto procedimento, la tardività dell'azione amministrativa, il difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorrente sosteneva che l'amministrazione avesse conosciuto la condanna irrevocabile già nel giugno 2020, anziché nell'aprile 2021. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 449/1992, il difetto di istruttoria e di motivazione e l'errore nei presupposti, per non avere l'amministrazione adeguatamente considerato la ludopatia, il percorso riabilitativo presso il Ser.D., i disturbi ansiosi, i precedenti di servizio e disciplinari, l'età, la qualifica, l'anzianità e il fatto che le condotte fossero state commesse fuori dal servizio. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 449/1992, la sproporzione della destituzione, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Il ricorrente richiamava anche la mancata sospensione cautelare durante il procedimento penale e la distanza temporale dai fatti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, comprese le domande subordinate, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto alla tempestività, ha affermato che il termine di 180 giorni per l'avvio e quello successivo di 90 giorni per la conclusione decorrono dalla conoscenza formale dell'irrevocabilità della sentenza penale. La comunicazione del giugno 2020 non era idonea, poiché non attestava l'irrevocabilità e la copia della sentenza non recava l'annotazione prevista dall'art. 27 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale; la conoscenza formale si era perfezionata soltanto con la comunicazione dell'ufficio del Ruolo generale della Corte d'appello del 19 aprile 2021. Il procedimento, avviato con contestazione notificata l'8 maggio 2021 e concluso con decreto notificato il 3 gennaio 2022, è stato quindi ritenuto tempestivo. Quanto alla ludopatia, il giudice ha ritenuto adeguata l'istruttoria amministrativa: il percorso presso il Ser.D. era successivo di oltre quattro anni ai fatti e la relazione sanitaria riferiva di una frequenza occasionale del gioco nel periodo del trattamento, senza dimostrare una significativa diminuzione della capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. Anche i riferimenti ai disturbi emersi nel 2012-2013 non consentivano di stabilire né una causa di non imputabilità né un'attenuante prevalente, essendo privi di elementi sufficienti sulle effettive ricadute comportamentali. L'amministrazione aveva inoltre considerato i precedenti di servizio, i giudizi positivi e i precedenti disciplinari, ma li aveva correttamente ponderati con la gravità delle condotte. Quanto alla proporzionalità, il TAR ha rilevato che la condanna irrevocabile a un anno e due mesi per furto continuato in abitazione rientrava nella previsione dell'art. 6, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 449/1992, che impone la destituzione per la condanna per furto o per altro delitto non colposo con pena non inferiore a un anno, oltre alle ulteriori ipotesi dell'art. 6, comma 2, relative alla mancanza del senso dell'onore o morale, alla violazione dei doveri del giuramento, all'abuso di fiducia e alla dolosa violazione dei doveri con grave pregiudizio. La scelta della destituzione era pertanto coerente con la tipizzazione legislativa e con il bilanciamento sanzionatorio operato dal legislatore. La mancata sospensione cautelare in pendenza del processo penale non era contraddittoria, poiché la sospensione cautelare richiede la particolare gravità del reato e risponde a presupposti diversi dalla sanzione disciplinare definitiva. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. n. 449/1992
La destituzione per le cause di cui al precedente comma terzo è inflitta all'esito di procedimento disciplinare da promuoversi entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e da concludersi nei successivi novanta giorni.
La destituzione deve essere adottata entro 180 giorni dall'avvio del procedimento e conclusa nei successivi 90 giorni, decorrenti dalla conoscenza formale dell'irrevocabilità della sentenza penale; la disposizione tipizza inoltre le condotte e le condanne che giustificano la destituzione.
art. 6, comma 2, lett. a), b), c) e d), d.lgs. n. 449/1992
La destituzione è prevista per atti rivelatori della mancanza del senso dell'onore o morale, in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento, costituenti grave abuso di autorità o fiducia, oppure per dolosa violazione dei doveri con grave pregiudizio allo Stato, all'amministrazione penitenziaria, a enti pubblici o privati.
art. 6, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 449/1992
La condanna irrevocabile per furto o per qualsiasi delitto non colposo punito con pena non inferiore a un anno di reclusione rientra tra i presupposti della destituzione.
art. 5, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 449/1992
Salvo quanto previsto dall'articolo 6.
La sospensione dal servizio per condanna penale relativa a delitto non colposo opera quando non ricorrono le più gravi ipotesi di destituzione previste dall'art. 6.
art. 7, comma 2, d.lgs. n. 449/1992
La sospensione cautelare in pendenza del procedimento penale presuppone una particolare gravità del reato, tale da impedire anche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto, e risponde a presupposti diversi dalla sanzione disciplinare definitiva.
art. 11 d.lgs. n. 449/1992
Nella determinazione della sanzione devono essere valutate le circostanze del fatto e gli elementi relativi al dipendente, inclusi precedenti di servizio e disciplinari, carattere, età, qualifica e anzianità; l'amministrazione può comunque ritenere prevalente la gravità della condotta.
art. 12 d.lgs. n. 449/1992
È richiamato quale parametro del sistema disciplinare, nel quadro della valutazione delle circostanze rilevanti ai fini della sanzione.
art. 27 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale
L'irrevocabilità della sentenza penale deve risultare formalmente dall'annotazione sull'originale della sentenza; mere deduzioni o comunicazioni prive di tale attestazione non fanno decorrere i termini del procedimento disciplinare.
artt. 81, comma 2, 624-bis e 61, comma 1, nn. 7) e 11), c.p.
Le fattispecie penali accertate, relative al furto continuato in abitazione aggravato dal rilevante danno patrimoniale e dall'abuso di relazioni domestiche, costituiscono il presupposto fattuale della sanzione disciplinare.
artt. 1392, comma 3, e 1393, comma 4, d.lgs. n. 66/2010
Sono richiamati per il principio, affermato dall'Adunanza Plenaria con riferimento a disposizioni omologhe, secondo cui la conoscenza rilevante dell'irrevocabilità deve essere formale e certa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce la base normativa dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai fini dell'oscuramento disposto in sentenza.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza dei termini per l'instaurazione e la conclusione del procedimento disciplinare fondato su una condanna penale irrevocabile, la pubblica amministrazione deve avere una conoscenza formale e certa dell'irrevocabilità della sentenza; non sono sufficienti mere deduzioni, comunicazioni prive dell'indicazione dell'irrevocabilità o copie della sentenza che non rechino la relativa annotazione formale.
- Quando la legge tipizza la destituzione per la condanna irrevocabile per furto o per altro delitto non colposo punito con una pena non inferiore a un anno di reclusione, la scelta della sanzione espulsiva è conforme al bilanciamento sanzionatorio legislativo e non può essere censurata per sproporzione se i fatti accertati rientrano nella fattispecie normativa.
- L'amministrazione disciplinare deve esaminare le circostanze attenuanti, i precedenti di servizio e disciplinari, nonché carattere, età, qualifica e anzianità dell'incolpato; tuttavia, può ritenere prevalente la gravità della condotta e irrogare la sanzione espulsiva quando la decisione sia sorretta da istruttoria completa e motivazione adeguata.
- La documentazione relativa a un percorso terapeutico per ludopatia, successivo di anni ai fatti contestati e privo di elementi che attestino una significativa compromissione della capacità di intendere e di volere nel periodo dei fatti, non dimostra di per sé una causa di non imputabilità né impone il riconoscimento di un'attenuante disciplinare.
- La mancata adozione della sospensione cautelare durante il procedimento penale non preclude né rende contraddittoria la successiva destituzione: la sospensione cautelare e la sanzione disciplinare definitiva hanno presupposti e finalità differenti, richiedendo la prima una particolare gravità idonea a impedire provvisoriamente la prosecuzione del rapporto.
- Il sindacato giurisdizionale sulla scelta della sanzione disciplinare, quando l'amministrazione abbia applicato una fattispecie legislativamente tipizzata e svolto un'istruttoria adeguata, non consente di sostituire la valutazione amministrativa con una diversa ponderazione del giudice in assenza di illogicità, irragionevolezza o travisamento.
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