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Ordinanza

Ordinanza n. 264/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, 14/07/2025, n. 377.

Giustizia amministrativa202501439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora definito il ricorso. Ha concesso al ricorrente un termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie sulla rilevata nullità della notificazione e sulla conseguente possibile inammissibilità del ricorso. Ha fissato la camera di consiglio del 25 marzo 2026 per la trattazione del merito. La pronuncia definitiva sull'ammissibilità e sulla domanda di ottemperanza è quindi rinviata.

TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Liguria, Sez. II, 14 luglio 2025, n. 377

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR Liguria. Il Collegio ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso è stato notificato all'amministrazione ma non all'Avvocatura dello Stato, in violazione dell'art. 1 l. 260/1958. Da tale omissione il giudice ha ritenuto derivare la nullità della notificazione e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione. Prima di assumere una decisione definitiva, il Collegio ha ritenuto necessario consentire al ricorrente di presentare osservazioni e memorie sulla questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 260/1958

    La notificazione degli atti giudiziari destinati alle amministrazioni dello Stato deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato; la notificazione eseguita soltanto all'amministrazione è stata ritenuta nulla, con possibile conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Prima di definire il giudizio sulla base di una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve consentire alle parti di presentare memorie sulla questione.

Massime di principio

  • Quando un ricorso diretto contro un'amministrazione statale è notificato all'amministrazione anziché all'Avvocatura dello Stato, la notificazione può essere affetta da nullità e il ricorso può risultare inammissibile, secondo quanto rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 1 l. 260/1958.
  • Prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie, in applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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