Sentenza n. 13535/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per turismo, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Pretoria (Sud Africa) in data 18/06/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per turismo adottato dall'Ambasciata d'Italia a Pretoria il 18 giugno 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego del visto d'ingresso per turismo, motivato dall'esistenza di ragionevoli dubbi circa la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto. Ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi, la violazione della normativa di settore, il difetto di motivazione e l'erroneità della valutazione del rischio migratorio. A sostegno della propria intenzione di rientrare nel Paese di residenza ha allegato la stabile residenza in Namibia con il marito e il figlio minore, la disponibilità del reddito del coniuge, la comproprietà dell'immobile familiare e il precedente regolare utilizzo di un visto Schengen. Il Ministero ha eccepito la nullità della procura alle liti e ha contestato la fondatezza del ricorso, producendo una relazione istruttoria della sede diplomatica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di nullità della procura, ritenendo che essa fosse stata conferita all'estero con formalità idonee all'utilizzo nel giudizio, poiché autenticata da un pubblico ufficiale locale, tradotta e munita di apostille. Nel merito ha accolto il primo motivo: dagli atti non risultava la previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di visto. L'art. 10-bis l. n. 241/1990 era applicabile ratione temporis, poiché il procedimento si era concluso il 18 giugno 2024, prima delle modifiche legislative che hanno escluso il preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti di ingresso. Il giudice ha escluso l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, trattandosi dell'esercizio di un potere discrezionale e non essendo state dedotte dall'Amministrazione circostanze specifiche idonee a dimostrare l'irrilevanza del preavviso nel caso concreto. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'annullamento del diniego, con assorbimento delle ulteriori censure, che dovranno essere esaminate dall'amministrazione in sede di riesame. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto era applicabile al procedimento di rilascio del visto, ratione temporis, perché il procedimento si era concluso prima delle modifiche legislative che ne hanno escluso l'applicazione ai visti di ingresso.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Il meccanismo di non annullabilità per vizi procedimentali non è stato ritenuto applicabile, poiché il diniego discendeva dall'esercizio di un potere discrezionale e l'amministrazione non aveva dedotto circostanze specifiche idonee a dimostrare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
d.lgs. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge 187/2024
Le modifiche legislative successive hanno escluso il preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti di ingresso, ma non si applicano al procedimento concluso anteriormente.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a una domanda di visto d'ingresso concluso prima dell'entrata in vigore della disciplina che ha escluso il preavviso di rigetto, l'amministrazione deve applicare l'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e comunicare previamente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
- L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta l'annullabilità del diniego quando l'amministrazione esercita un potere discrezionale e non dimostra, con specifiche circostanze del caso concreto, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- L'annullamento del diniego per violazione dell'art. 10-bis comporta il riesame dell'istanza da parte dell'amministrazione, nel quale devono essere valutate le ulteriori questioni sostanziali non esaminate dal giudice perché assorbite.
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