Cassazione Penale, Sentenza n. 7758/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15/10/2024 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva respinto l'appello cautelare avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi (18/09/2024) che disponeva la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente censura la motivazione come illogica e congetturale (ipotesi su richieste di legittimo impedimento dei difensori, richiamo a numerosi testi da sentire intervenuto prima dell'ammissione dei mezzi di prova), contraddittoria (da un lato si parla di numerose udienze necessarie, dall'altro si parla di prova prevalentemente documentale), e ritiene che le difficoltà organizzative e il carico di lavoro del Tribunale siano elementi estranei che non possono integrare la 'particolare complessità' ai sensi dell'art. 304, comma 2.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sospensione dei termini richiamando dati oggettivi e prognostici: elevato numero di imputati, molteplici e articolate contestazioni, numero significativo di testimoni, enorme mole di materiale intercettivo, necessità di calendarizzare l'istruttoria e oggettive difficoltà organizzative (carenza di organico e carico di procedimenti, impegni dei difensori). La Corte ha affermato che la valutazione della 'particolare complessità' è prognostica e può fondarsi su elementi oggettivi e sul carico di lavoro dell'ufficio giudiziario; ha inoltre chiarito che la natura documentale della prova non contraddice la valutazione di complessità nel procedimento ordinario. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare può essere disposta per la 'particolare complessità' del dibattimento; tale valutazione ha natura prognostica e può fondarsi su elementi oggettivi (numero imputati, prove, testimoni, intercettazioni, carico dell'ufficio giudiziario).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati (vizio di motivazione e altre censure), utilizzate dal ricorrente come fondamento del gravame.
art. 438, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al rito abbreviato condizionato: la Corte osserva che la compatibilità con le finalità di economia processuale del rito abbreviato può giustificare il rigetto di richieste di abbreviato condizionato, senza contraddire la valutazione di complessità nel procedimento ordinario.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali relative agli adempimenti della cancelleria conseguenti alla decisione della Corte, cui la sentenza rimanda.
Massime di principio
- La valutazione della 'particolare complessità' ex art. 304(2) è prognostica: il giudice valuta non solo l'attività già svolta ma la mole di attività da compiere durante il dibattimento.
- Elementi oggettivi quali numero di imputati, imputazioni multiple, numero di testi, ampiezza delle intercettazioni e volume documentale possono legittimare la sospensione dei termini di custodia cautelare se adeguatamente motivati.
- Il carico di lavoro dell'ufficio giudiziario e la contingente carenza di organico sono pertinenti alla valutazione della complessità e non sono elementi estranei alla vicenda processuale.
- La natura documentale prevalente della prova non esclude di per sé la configurabilità di particolare complessità; l'analisi deve considerare l'intero iter dibattimentale e le esigenze di istruttoria per ciascun imputato.
- L'ordinanza che sospende i termini può essere adottata in ogni momento del giudizio e deve contenere una motivazione analitica e non meramente generica o congetturale; in sede di legittimità la valutazione è sindacabile solo nel limite dell'adeguatezza della motivazione.
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