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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33755/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società fornitrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di uno stampo destinato alla produzione di tappi di plastica. La società ingiunta proponeva opposizione sostenendo che il contratto fosse stato risolto per inadempimento della fornitrice, la quale avrebbe avviato rapporti diretti con il cliente finale dell'opponente; chiedeva anche la restituzione di quanto versato in acconto. I giudici di merito accoglievano l'opposizione, ritenendo grave l'inadempimento della fornitrice e confermando la condanna alla restituzione di una somma già percepita. In cassazione la fornitrice deduceva, con quattro motivi, omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge: sosteneva che al momento dei contatti diretti con il cliente finale il contratto fosse già risolto, che i tappi forniti direttamente al cliente fossero diversi da quelli oggetto del contratto, che non vi fosse concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e che il giudice d'appello non avesse valorizzato un proprio comportamento di disponibilità al pagamento rateale dell'importo residuo, invocando anche gli artt. 2043 e 2697 c.c. e l'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, la preclusione derivante dalla doppia conforme quanto al vizio di omesso esame di fatti decisivi. Inoltre ha osservato che la Corte di appello aveva già esaminato tutti i profili dedotti, accertando che la fornitrice aveva violato il contratto producendo direttamente per il cliente finale durante la pendenza del rapporto e che i tappi forniti erano identici a quelli oggetto del contratto. Le censure miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del merito, operazione non consentita in cassazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. per denunciare un preteso vizio motivazionale della sentenza di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2598 c.c.

    Invocato per contestare la qualificazione della condotta come concorrenza sleale.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione complessiva del comportamento delle parti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre un preteso vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di fatti decisivi è precluso, salvo specifiche condizioni non ricorrenti nel caso esaminato.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di revisione del merito: la scelta delle fonti di prova ritenute decisive e la loro valutazione spettano al giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata ha già esaminato i fatti decisivi allegati, la censura che si limiti a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie è inammissibile.
  • La configurazione dell'inadempimento contrattuale e dell'eventuale concorrenza sleale va apprezzata alla luce degli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito, che in cassazione non sono sindacabili se adeguatamente motivati.
  • La denuncia di violazione di norme processuali o sostanziali non è ammissibile se, sotto la sua veste formale, mira soltanto a ottenere un diverso apprezzamento del fatto storico e delle prove.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneConcorrenza slealeImpugnazioni
RamiContrattiCommercialeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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