Cassazione Civile, Sentenza n. 6706/2020 del 10/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società autostradale)
La controversia
La società contribuente aveva presentato il 25 marzo 2010 una dichiarazione DOCFA chiedendo per una cabina di trasformazione elettrica al servizio dell’autostrada la categoria catastale E/1 e la rendita di Euro 1.990,00. Con avviso di accertamento catastale notificato il 23 marzo 2011, l’Amministrazione aveva invece attribuito la categoria D/1 e la rendita di Euro 2.088,00. La Commissione tributaria provinciale di Savona aveva accolto il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 1202/2014, depositata il 1° dicembre 2014, aveva confermato tale esito. La CTR aveva ritenuto che la cabina non avesse autonomia funzionale e reddituale rispetto all’infrastruttura autostradale, poiché alimentava l’illuminazione e gli altri apparati necessari al transito, e che fosse riconducibile alle unità immobiliari a destinazione particolare del gruppo E. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652/1939, art. 5, del D.P.R. n. 1142/1949, art. 40, e del D.M. n. 28/1998, art. 2, sostenendo che il classamento dovesse dipendere dalle caratteristiche costruttive e impiantistiche dell’immobile considerato in sé e che la presentazione della DOCFA dimostrasse l’esistenza di un’unità immobiliare autonoma. Con il secondo ha denunciato violazione del D.P.R. n. 1142/1949, art. 8, comma 2, del D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 40, e dell’art. 14 preleggi, sostenendo che l’elencazione delle unità del gruppo E fosse tassativa e che non fosse consentito includervi per analogia un immobile dotato di autonomia funzionale e reddituale. La società ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché diretto a contestare accertamenti di fatto, per la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. e per l’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1.
La decisione
La Cassazione ha respinto le eccezioni preliminari della controricorrente: i motivi investivano la qualificazione giuridica della fattispecie, non l’accertamento di fatto, pacifico quanto all’identificazione del manufatto; l’art. 348-ter c.p.c. non era pertinente perché il ricorso era proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; e mancavano precedenti specifici che rendessero applicabile l’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1. Ha quindi esaminato congiuntamente e rigettato entrambi i motivi. Ha escluso che la CTR avesse applicato analogicamente una norma di esenzione o agevolazione e ha ritenuto corretta la qualificazione della cabina come unità immobiliare a destinazione particolare, sulla base del suo accertato collegamento funzionale con l’autostrada. Il divieto di includere nel gruppo E immobili destinati a usi commerciali, industriali, a ufficio privato o ad altri usi opera quando essi abbiano autonomia funzionale e reddituale; la cabina in questione, per ubicazione, struttura e destinazione, ne era priva rispetto all’infrastruttura servita. La Corte ha dunque confermato la decisione della CTR, ha rigettato il ricorso e ha compensato le spese del giudizio di cassazione per la novità della questione e l’assenza di precedenti specifici in termini.
Norme richiamate
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5
Ai sensi del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5, infatti “Si considera unità immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sè stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio”.
L’autonomia rilevante ai fini catastali presuppone che la parte immobiliare sia, nello stato in cui si trova, di per sé utile e idonea a produrre un reddito proprio. La cabina destinata esclusivamente a servire l’infrastruttura autostradale non soddisfaceva tale criterio rispetto all’immobile principale.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40
Con il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, l’espressione risulta ulteriormente affinata, con la locuzione “che rappresenta, secondo l’uso locale, un cespite indipendente”.
La nozione di unità immobiliare richiede che il bene rappresenti, secondo l’uso locale, un cespite indipendente; la cabina al servizio dell’autostrada, priva di autonomia funzionale e reddituale rispetto a essa, non costituisce un cespite indipendente.
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito: “in tema di classamento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, (…) nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.l. n. 652 del 1939, art. 5, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per sè stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare (…).”
Il comma 40 esclude dal gruppo E gli immobili o le porzioni immobiliari destinati agli usi indicati soltanto quando presentino autonomia funzionale e reddituale, ossia siano di per sé utili o idonei a produrre reddito proprio. La cabina controversa, in quanto priva di tale autonomia rispetto all’autostrada, non ricadeva nell’esclusione.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8, comma 2
La Commissione tributaria regionale ha applicato la norma del ridetto articolo sul presupposto dell’accertamento, in punto di fatto, della pertinente previsione della “unità immobiliare a destinazione particolare”, costituita dalla cabina di trasformazione della energia elettrica somministrata all’impianto autostradale.
La disposizione è stata ritenuta compatibile con la classificazione della cabina come unità immobiliare a destinazione particolare, accertata in fatto come funzionalmente inserita nel servizio dell’infrastruttura autostradale e priva di autonomia rispetto a essa.
art. 14 preleggi
La questione del divieto della applicazione analogica “delle leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi”, stabilito dell’art. 14 preleggi, comma 1, è nella specie palesemente mal posta. Innanzi tutto non si verte in materia di applicazione di norme tributarie di esenzione, di agevolazione ovvero di condono. Nè, peraltro, la Commissione tributaria regionale ha postulato la applicazione in via analogica di alcuna disposizione.
Il divieto di analogia invocato non è pertinente quando non si applicano norme tributarie di esenzione, agevolazione o condono e il giudice di merito non fonda la decisione sull’applicazione analogica di una disposizione.
art. 348-ter c.p.c., comma 5
La evocazione della disposizione dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, recante limitazione dei casi di ricorso per cassazione, non è concludente in quanto la impugnazione è stata proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La limitazione prevista dall’art. 348-ter, comma 5, non preclude un ricorso per cassazione proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3.
art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1
In mancanza di specifici precedenti in termini della giurisprudenza di legittimità si rivela affatto impertinente il richiamo della disposizione dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1.
Il richiamo al filtro dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, è inconferente quando manchino specifici precedenti di legittimità in termini sulla questione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La impugnazione proposta non investe – come è reso palese dalla illustrazione dei relativi motivi nel paragrafi che precedono sub 2.1 e sub 2.2 – l’accertamento in punto di fatto del giudice di merito (è pacifico e fuori discussione che l’immobile accatastato è la cabina di trasformazione della energia elettrica dell’impianto autostradale), bensì la qualificazione giuridica della fattispecie.
La contestazione della qualificazione giuridica di fatti pacifici, distinta dalla richiesta di rivalutare l’accertamento fattuale, rientra nella censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 384 c.p.c., comma 1
In conclusione deve affermarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: “La cabina di trasformazione, installata presso la autostrada, per la somministrazione della energia elettrica occorrente alla illuminazione e al funzionamento degli apparati della infrastruttura, costituisce “unità immobiliare a destinazione particolare” compresa nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all’immobile principale”.
La Corte enuncia il principio applicabile al caso: una cabina di trasformazione al servizio dell’illuminazione e degli apparati autostradali è un’unità a destinazione particolare del gruppo E e non ha autonomia funzionale e reddituale rispetto all’infrastruttura.
Massime di principio
- Ai fini del classamento catastale, l’autonomia funzionale e reddituale di un immobile va valutata considerando se esso sia, per caratteristiche e destinazione, di per sé utile e idoneo a produrre un reddito proprio e costituisca un cespite indipendente secondo l’uso locale.
- Non è esclusa dal gruppo catastale E un’unità immobiliare destinata a servire un’infrastruttura pubblica o di uso pubblico quando, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione, sia priva di autonomia funzionale e reddituale rispetto all’infrastruttura principale.
- Il divieto di includere nel gruppo catastale E immobili destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato o ad altri usi opera se tali immobili presentano autonomia funzionale e reddituale; l’utilizzo per le finalità istituzionali dell’ente titolare non esclude, da solo, tale autonomia.
- Il divieto di applicazione analogica previsto dall’art. 14 preleggi non è pertinente se la decisione non applica analogicamente una disposizione e non verte su norme tributarie di esenzione, agevolazione o condono.
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