Cassazione Penale, Sentenza n. 28290/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge processuale: si censura la mancata indicazione, nel mandato d'arresto europeo e nella decisione della Corte municipale di Sebenick del 26/09/2023, delle ragioni e delle finalità processuali sottese alla privazione della libertà, con la conseguente impossibilità di verificare la proporzionalità della misura e l'esistenza di mezzi meno invasivi.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 69/2005 e della decisione quadro 2002/584/GAI, non è richiesta l'esplicitazione dettagliata delle ragioni processuali nel mandato d'arresto europeo; lo Stato di esecuzione non deve svolgere una verifica di necessità o proporzionalità della presenza della persona al processo nello Stato emittente, salvo il caso limitato in cui il mandato sia stato emesso esclusivamente per finalità investigative disancorate dall'esercizio dell'azione penale. Nel caso concreto tale eccezione non ricorre poiché il mandato si fondava su un ordine coercitivo legato a precise accuse. Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; disposte le comunicazioni ai sensi dell'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
Legge n. 69 del 2005
art. 6, comma 1, lett. c)
La disposizione autorizza la consegna mediante mandato d'arresto europeo anche per ragioni processuali e per ogni provvedimento coercitivo dell'autorità emittente, indipendentemente dalla specifica enunciazione delle finalità nel mandato; pertanto lo Stato di esecuzione non è tenuto a verificare la necessità della presenza della persona al processo.
Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002
Non impone l'obbligo di esplicitare nel mandato d'arresto europeo le ragioni dettagliate della richiesta di consegna; disciplina il principio del mutuo riconoscimento che limita l'esame sostanziale da parte dello Stato di esecuzione.
Legge n. 69 del 2005
Prevede adempimenti amministrativi/comunicativi a carico della cancelleria successivi alla decisione di rigetto del ricorso o alla trasmissione degli atti; la sentenza dispone l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 42987 del 21/11/2024 (Tringali); Sez. 6, n. 7861 del 21/02/2023 (Arciszewski)
Consolidano l'indirizzo secondo cui lo Stato di esecuzione non deve sindacare la necessità della misura coercitiva se il mandato è ancorato a un provvedimento processuale dell'autorità emittente; la valutazione è ammessa solo se il mandato è strumentale a finalità esclusivamente investigative e non ancorate all'esercizio dell'azione penale.
Massime di principio
- Lo Stato di esecuzione non è tenuto a verificare la necessità o la proporzionalità della presenza della persona al processo nello Stato emittente quando il mandato d'arresto europeo si fonda su un provvedimento coercitivo adottato dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente.
- Non è obbligatorio che il mandato d'arresto europeo contenga una dettagliata esposizione delle finalità processuali (es. interrogatorio, confronto, esigenze cautelari); la mancanza di tali dettagli non invalida automaticamente la procedura di consegna.
- Esiste una limitata eccezione: se il mandato è stato emesso esclusivamente per finalità investigative disancorate dall'esercizio dell'azione penale, lo Stato di esecuzione può valutare la legittimità della consegna; occorre verificare se il mandato è effettivamente svincolato dall'esercizio dell'azione penale.
- La difesa può chiedere chiarimenti o informazioni allo Stato emittente, ma tale richiesta non impone allo Stato di esecuzione un sindacato sostanziale del merito dell'azione penale o della necessità della privazione della libertà.
- In situazioni analoghe, per opporsi efficacemente alla consegna, è necessario dimostrare che il mandato è strumentale a mere investigazioni non correlate all'azione penale o che vi siano violazioni di diritti fondamentali o incompatibilità con norme di estradizione/esecuzione italiane.
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