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Ordinanza

Ordinanza n. 186/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. PROT/RIFSO/2026 NR. 15 della Questura di Firenze, notificato in data 05.02.2026, con il quale il Questore ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché ignoti.

Giustizia amministrativa202600479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Firenze che ha dichiarato improcedibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Firenze con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; precisa soltanto che le questioni rappresentate richiedono approfondimento nella sede di merito. La domanda cautelare è stata motivata, secondo quanto emerge dalla decisione, dal rischio derivante dalla pendenza di un procedimento di espulsione dal territorio nazionale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il periculum in mora connesso all'esecuzione del provvedimento impugnato e, in particolare, alla pendenza di un procedimento di espulsione dal territorio nazionale. Il giudice ha disposto la tutela anche al fine di consentire la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale e lo svolgimento di attività lavorativa. Le questioni di merito sono state riservate alla fase di cognizione piena, per la quale è stata fissata udienza pubblica al 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'ordinanza fonda l'accoglimento sul periculum in mora derivante dalla pendenza del procedimento di espulsione, riservando l'approfondimento delle questioni alla fase di merito.

Massime di principio

  • In presenza di un procedimento di espulsione pendente, l'esecuzione dell'atto che dichiara improcedibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno può integrare un periculum in mora idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda cautelare, quando sia necessario assicurare temporaneamente la permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
  • La tutela cautelare può essere modulata non soltanto mediante la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, ma anche in funzione della permanenza temporanea dello straniero sul territorio nazionale e dello svolgimento di attività lavorativa, in attesa della decisione di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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