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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18718/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva accolto l'appello del Comune di Torino e accertato a carico dello Stato un debito per trasferimenti compensativi ICI per il periodo 2001-2009 (spettanze 2002-2010) quantificato in € 124.850.854,26. Il motivo di cassazione dedotto ex art.360 n.3 c.p.c. denunciava violazione e falsa applicazione dell'art.64 della legge n.388/2000 e degli artt.2 e 3 del d.m. 1.7.2002 n.197: la questione centrale era di diritto sul corretto criterio di calcolo del minor gettito ICI ai fini del riconoscimento dei contributi compensativi (se la verifica delle soglie deve tener conto di tutte le autodichiarazioni dal 2001 in poi, come sosteneva il Comune, oppure solo delle autodichiarazioni del singolo anno, escludendo quelle già compensate e consolidate, come sostenevano i Ministeri).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d'appello e rinviando la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per gli accertamenti necessari. La Corte ha ritenuto prevalente l'interpretazione ministeriale, con un temperamento: i trasferimenti erariali consolidati a seguito del meccanismo di compensazione non devono essere conteggiati ai fini della verifica del superamento delle soglie (€ 1.549,37 e 0,5% della spesa corrente) per gli anni successivi; tuttavia, nel determinare il minor gettito ICI di ciascun anno si deve tenere conto di tutto il minor introito effettivamente non compensato, inclusa la componente derivante da autodichiarazioni presentate in anni precedenti purché tali componenti non siano state già oggetto di trasferimenti consolidati. La Corte ha inoltre precisato che la prassi amministrativa e le circolari non possono prevalere sull'interpretazione delle norme e che il regolamento (d.m. 197/2002) è legittimamente utilizzato per disciplinare la materia in attuazione della delega legislativa.

Norme richiamate

  • legge 23.12.2000 n.388, art.64

    "1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI ... sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno. ... 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione dei commi 1 e 2."

    La Corte ha interpretato l'art.64 nel senso che il legislatore ha previsto un meccanismo differenziale e di consolidamento dei trasferimenti: i trasferimenti acquisiti a seguito di compensazione si consolidano e, una volta consolidati, non devono essere conteggiati nuovamente nel calcolo delle soglie per gli anni successivi.

  • decreto del Ministero dell'Interno 1.7.2002 n.197, art.2

    "1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni ... sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente... 2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001. ... Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo ... ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati."

    Il regolamento, esercitando la delega dell'art.64, stabilisce le modalità operative e conferma il principio del consolidamento: il contributo attribuito l'anno successivo si consolida nei trasferimenti. La Corte ha ritenuto legittima l'esclusione, ai fini della verifica delle soglie, delle perdite già compensate e consolidate.

  • decreto del Ministro delle Finanze 19.4.1994 n.701

    "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali ..."

    Riferimento normativo che individua la procedura di autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali; la competenza di calcolo del minor gettito è connessa alle autodichiarazioni effettuate secondo questo decreto.

  • d.lgs. 30.12.1992 n.504, art.5, comma 3

    "(riferimento alla base imponibile agganciata al valore contabile)"

    Richiamato a spiegare il regime antecedente e la base imponibile utilizzata prima dell'introduzione dell'autodeterminazione provvisoria; utile per il calcolo del minor gettito storico.

  • legge 23.12.1998 n.448, art.31, comma 3

    "(riferimento al metodo dello stock per gli anni 1998-1999)"

    Citata per contestualizzare i precedenti criteri di compensazione (metodo 'stock') rispetto al diverso metodo 'differenziale' introdotto dalla legge 388/2000.

Massime di principio

  • I trasferimenti compensativi attribuiti in seguito al minor gettito ICI si consolidano e, una volta consolidati, non possono essere nuovamente computati come "minori introiti" ai fini della verifica del superamento delle soglie per gli anni successivi.
  • La verifica del superamento delle soglie (€ 1.549,37 e 0,5% della spesa corrente) deve essere effettuata netta da eventuali componenti del minor gettito già compensate e consolidate; non vanno dunque sommate alle nuove perdite già oggetto di consolidamento.
  • Nel determinare il minor gettito di ciascun anno occorre invece considerare tutto il minor introito effettivamente non compensato per quell'anno: ciò può comprendere componenti derivanti da autodichiarazioni presentate in anni precedenti solo se tali componenti non sono già state compensate/ consolidate.
  • La prassi amministrativa e le circolari non vincolano il giudice nell'interpretazione delle norme: l'interpretazione della legge e del regolamento spetta al giudice in base al testo normativo e ai principi giuridici.
  • Per applicare correttamente il regime compensativo in situazioni analoghe: verificare anno per anno lo stato di consolidamento dei trasferimenti, annotare quali perdite sono già state oggetto di trasferimento consolidato, calcolare il minor gettito annuale al netto dei consolidati e confrontarlo con le soglie previste; presentare le dichiarazioni entro i termini (es. 30 giugno dell'anno successivo come previsto dal d.m. 197/2002).

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