Sentenza n. 2104/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 11 giugno 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentata l’11 giugno 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto il decorso del termine per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso, evidenziando l’impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della configurazione dell’obbligo di provvedere, la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia dell’Amministrazione. Nel caso concreto, il Ministero non aveva concluso il procedimento né risultavano richieste di integrazione documentale. Il Collegio ha rilevato la violazione del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 e dei termini specifici stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, oltre tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento, con un termine massimo complessivo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Il Ministero è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi entro i successivi 90 giorni. L’Amministrazione e l’eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di giudizio, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine previsto; il giudice richiama il termine generale di trenta giorni per la conclusione.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, chiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
L’accertamento del silenzio-inadempimento consente al giudice di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento del silenzio-inadempimento è sufficiente la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso, salvo che non sussistano ulteriori condizioni ostative all’obbligo di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di eventuali integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Nel concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione deve rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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