Ordinanza n. 3738/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del Giudizio Collegiale Finale e dei giudizi individuali relativi alla Procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) 2023-2025 – Quadrimestre V – Settore Concorsuale 02/A1 (Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali) – I Fascia, pubblicato nell’area riservata CINECA in data 08/11/2025, nella parte in cui la Commissione Nazionale ha espresso giudizio di non idoneità nei confronti del Prof. Aniello Grado; - di tutti i Verbali della Commissione Giudicatrice e segnatamente il verbale recante la valutazione dei titoli e i giudizi individuali dei Commissari, nella parte in cui viene negato il riconoscimento del Titolo (b); - del Decreto Direttoriale (o atto equipollente) di approvazione degli atti della Commissione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio collegiale finale di non idoneità alla Procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025, con relativi giudizi individuali, verbali della Commissione e atto di approvazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso nei suoi confronti nell'ambito della Procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025, Quadrimestre V, per il Settore Concorsuale 02/A1, I Fascia, contestando anche i verbali della Commissione, in particolare il mancato riconoscimento del Titolo (b), e l'atto di approvazione degli atti. In sede di camera di consiglio il TAR ha rilevato d'ufficio la nullità della notificazione del ricorso, effettuata mediante PEC presso gli uffici del Ministero anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Il difensore ha chiesto la rimessione in termini per rinnovare la notifica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato nulla la notificazione del ricorso introduttivo, non correttamente instaurato nei confronti del Ministero. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, c.p.a. e dell'art. 11 del R.D. 1611/1933, il ricorso contro un'amministrazione statale deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato competente; la notifica effettuata alla PEC degli uffici ministeriali costituisce nullità, non inesistenza, perché l'errore riguarda l'individuazione dell'indirizzo PEC e non gli elementi essenziali dell'atto notificatorio. La mancata costituzione del Ministero ha impedito la sanatoria ex tunc. Applicando l'art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il Collegio ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notificazione e un ulteriore termine perentorio di 15 giorni per depositare la prova della rinnovazione, a pena di improcedibilità. L'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione del carattere interlocutorio dell'ordinanza e della mancata costituzione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 41, comma 3, c.p.a.
La notificazione dei ricorsi contro le amministrazioni dello Stato deve essere effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle amministrazioni stesse.
art. 11 R.D. 1611/1933
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio
Il ricorso contro un'amministrazione statale deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato competente, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Quando la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce, il giudice assegna un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione impedisce le decadenze. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il rinnovo può essere disposto senza accertare se la nullità sia imputabile al notificante.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
La disciplina della rinnovazione della notificazione nulla deve consentire la sanatoria anche quando la nullità sia imputabile al notificante, preservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda ed evitando le preclusioni derivanti dalla scadenza dei termini decadenziali.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale contro un'amministrazione statale deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, non presso la sede o la PEC degli uffici dell'amministrazione; la violazione di tale regola determina la nullità della notificazione, rilevabile anche d'ufficio.
- La notificazione eseguita presso la PEC dell'amministrazione statale anziché presso quella dell'Avvocatura dello Stato è nulla e non inesistente quando l'atto e il destinatario risultano comunque riconoscibili e l'errore riguarda soltanto l'individuazione dell'indirizzo PEC.
- La mancata costituzione dell'amministrazione destinataria non produce la sanatoria ex tunc della notificazione nulla; in tale ipotesi il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica.
- Ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, la rinnovazione della notificazione nulla può essere autorizzata anche quando l'errore sia imputabile al notificante e, se tempestivamente eseguita, impedisce il verificarsi delle decadenze processuali.
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