Corte di giustizia, Sentenza C-808/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2025. — Högkullen AB contro Skatteverket. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 72 – Valore normale – Articolo 80 – Rivalutazione della base imponibile – Società madre che fornisce servizi alle sue società figlie nell’ambito della gestione attiva di queste ultime – Determinazione del valore normale. — Causa C-808/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale svedese in materia di IVA e determinazione del valore normale per servizi infragruppo. Ha escluso che l’amministrazione tributaria possa trattare sempre come prestazione unica i servizi resi da una holding alle controllate nell’ambito della gestione attiva. Ne consegue che il valore normale deve essere accertato secondo i criteri ordinari dell’articolo 72, primo comma, salvo che, nel caso concreto, risulti davvero impossibile il raffronto. La seconda questione è stata assorbita.
IVA – determinazione del valore normale dei servizi infragruppo resi da una società madre alle controllate: divieto di qualificare sempre tali servizi come prestazione unica ai fini dell’articolo 80 della direttiva IVA
La questione giuridica
Se, ai fini della rivalutazione della base imponibile IVA ex articolo 80 della direttiva 2006/112/CE, i servizi resi da una società madre alle sue società figlie nell’ambito della gestione attiva possano essere considerati sempre e in ogni caso come una prestazione unica, tale da escludere il confronto con prestazioni analoghe di cui all’articolo 72, primo comma; e, in via subordinata, se il valore normale possa essere determinato prendendo automaticamente in considerazione tutti i costi della società madre, inclusi i costi da azionista e di raccolta di capitale, come costi della prestazione resa alle controllate.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che gli articoli 72 e 80 della direttiva IVA ostano a una regola nazionale o a una prassi amministrativa che qualifichi sempre, in modo astratto, i servizi resi da una società madre alle proprie controllate nell’ambito della gestione attiva come una prestazione unica, escludendo in via automatica il ricorso al metodo di confronto previsto dall’articolo 72, primo comma. La sussistenza di una prestazione unica va valutata caso per caso, in base alle circostanze concrete e alla natura dei singoli servizi; di conseguenza, non può neppure applicarsi in modo automatico la norma alternativa dell’articolo 72, secondo comma, per assumere che tutti i costi della società madre costituiscano il costo dei servizi resi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 72, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 73, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 80, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articoli da 167 a 171, direttiva 2006/112/CE
- Articoli da 173 a 177, direttiva 2006/112/CE
Determinazione del valore normale dei servizi infragruppo resi da una società madre
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dello Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) in materia di IVA, con specifico riferimento agli articoli 72 e 80 della direttiva 2006/112/CE. La controversia oppone Högkullen AB allo Skatteverket e concerne la determinazione del valore normale dei servizi resi dalla società madre alle sue controllate nell’ambito della gestione attiva del gruppo.
Fatti e procedimento principale
Högkullen AB, società madre di un gruppo immobiliare, nel 2016 ha fornito alle proprie controllate servizi di gestione d’impresa, finanziari, immobiliari, di investimento, informatici e di amministrazione del personale. Il corrispettivo era stato calcolato con il metodo del "prezzo di costo maggiorato" e comprendeva i costi di acquisto e di esecuzione dei servizi, oltre a un margine di profitto. La società aveva invece escluso dal calcolo i costi qualificati come costi "da azionista", tra cui chiusura dei conti, audit, assemblee generali e raccolta di capitale.
L’amministrazione tributaria ha ritenuto che i servizi fossero stati fatturati a un prezzo inferiore al valore normale e ha assunto, in mancanza di servizi analoghi sul mercato, come base imponibile l’insieme dei costi sostenuti dalla società nel 2016. Dopo il rigetto in appello, la controversia è giunta dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 73 della direttiva IVA, che enuncia la regola generale secondo cui la base imponibile è costituita dal corrispettivo effettivamente versato o da versare. Richiama poi l’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), che consente agli Stati membri, per prevenire evasione o elusione, di sostituire il corrispettivo con il valore normale nei rapporti tra soggetti legati, quando il corrispettivo è inferiore al valore normale e il destinatario non ha pieno diritto alla detrazione.
Determinante è anche l’articolo 72, che definisce il "valore normale" come l’importo che il destinatario dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, a un prestatore indipendente; in mancanza di prestazioni analoghe, per i servizi il valore normale non può essere inferiore alle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione della prestazione.
Prima questione pregiudiziale
Il giudice svedese chiedeva se i servizi resi dalla holding alle controllate possano essere considerati, in ogni caso, una prestazione unica intragruppo, così da escludere sempre il raffronto con operazioni analoghe previsto dall’articolo 72, primo comma.
La Corte risponde negativamente. Ricorda che, secondo la giurisprudenza consolidata, occorre esaminare tutte le circostanze dell’operazione per stabilire se vi sia una o più prestazioni distinte oppure un’unica prestazione economica. Una prestazione unica esiste solo quando gli elementi o atti sono così strettamente connessi da formare una sola operazione indissociabile; non è sufficiente che i servizi siano forniti nell’ambito di un rapporto infragruppo o che il prezzo sia globale.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che i servizi di gestione d’impresa, finanziari, immobiliari, di investimento, informatici e di amministrazione del personale hanno ciascuno un carattere proprio e identificabile. Non possono dunque essere considerati, in linea di principio, una sola prestazione economica indissociabile. Inoltre, il fatto che le controllate paghino un prezzo unico non è decisivo, perché altrimenti il gruppo potrebbe incidere artificiosamente sulla qualificazione IVA delle prestazioni in funzione del modello di remunerazione adottato.
Seconda questione pregiudiziale
La seconda questione mirava a chiarire se, qualora non esistano prestazioni comparabili sul mercato, tutti i costi della società madre, inclusi i costi da azionista e di raccolta di capitale, possano essere automaticamente considerati costi della prestazione resa alle controllate.
La Corte non risponde, perché la premessa su cui la questione si fonda viene meno: i servizi non possono essere qualificati in ogni caso come prestazione unica. Venendo meno tale presupposto, non occorre esaminare la portata dell’articolo 72, secondo comma, né l’inclusione automatica di tutti i costi nella base di costo.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che gli articoli 72 e 80 della direttiva IVA ostano a che i servizi forniti da una società madre alle sue società figlie nell’ambito della gestione attiva siano, in tutti i casi, considerati dall’amministrazione tributaria come costitutivi di una prestazione unica, con conseguente esclusione del metodo di confronto previsto dall’articolo 72, primo comma. La determinazione del valore normale deve quindi avvenire caso per caso, senza automatismi fondati sulla sola appartenenza al gruppo.
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