Cassazione Penale, Sentenza n. 8377/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa dalla Corte d'appello di Bologna che aveva riformato la condanna in primo grado per truffa. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 603, comma 1-bis c.p.p.) e vizio di motivazione perché la Corte d'appello, nel riformare la condanna, avrebbe effettuato un overturning senza rinnovare le prove dichiarative decisivi (in particolare la testimonianza dell'avv. Caroselli) e senza confrontarsi adeguatamente con le ragioni poste a fondamento della condanna del Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il giudice d'appello che assolve riformando la sentenza di condanna non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame delle stesse dichiarazioni ritenute decisive, purché fornisca una motivazione puntuale e adeguata che giustifichi il diverso apprezzamento probatorio. La Corte di appello è stata ritenuta aver svolto un accurato riesame delle prove, valorizzando elementi quali la firma della ricevuta di restituzione senza controllo, il riscontro posteriore di riparazioni con nastro adesivo e la discrepanza tra la indicazione di "tempera" nella fattura e l'esperta che qualificava l'opera come "disegno", elementi che hanno reso non verosimili le dichiarazioni della persona offesa e reso incerto il compendio probatorio. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la parte civile è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603 comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 603, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative; la Cassazione precisa che tale rinnovazione non è obbligatoria quando l'appello assolve, purché la Corte d'appello motivi adeguatamente il diverso apprezzamento probatorio
Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 (Troise), Rv. 272430 - 01
Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio secondo cui il giudice d'appello non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale quando riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna, ma deve offrire motivazione puntuale e adeguata sul diverso apprezzamento delle prove
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Cassazione, quando dichiara il ricorso inammissibile, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna della parte civile al pagamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- Se la Corte d'appello assolve riformando la condanna, non è automaticamente obbligatoria la rinnovazione delle testimonianze: è invece essenziale una motivazione dettagliata che giustifichi il diverso apprezzamento delle prove
- La mancanza di rinnovazione delle prove non è di per sé motivo di annullamento se il giudice d'appello compie un riesame logico e coerente del compendio probatorio e spiega perché attribuisce diverso valore agli elementi raccolti
- Per censurare validamente una riforma in senso assolutorio occorre dimostrare una frattura logica o un'inadeguatezza motivazionale reale nel percorso argomentativo della Corte d'appello; obiezioni generiche o non specificate rischiano l'inammissibilità del ricorso
- Discrepanze oggettive nei documenti (es. qualificazione dell'opera in fattura) e riscontri materiali (es. riparazioni, controle tardivi, firme apposte senza verifica) possono giustificare una rivalutazione della credibilità della persona offesa
- Chi propone ricorso contro l'assoluzione deve formulare censure specifiche e circostanziate; in caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme verso la Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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